Cassazione Penale, Ordinanza n. 37047/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per la violazione dell'art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, lamentando con un unico motivo il mancato corretto perfezionamento della circostanza aggravante di cui al comma 1-bis. Dal testo emerge che la censura era incentrata sull'asserita non riconducibilità del fatto concreto a un "incidente stradale" rilevante ai fini dell'aggravante. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, poiché lo stesso ricorrente riconosceva la collisione del veicolo con un marciapiede antistante, circostanza sufficiente a integrare l'aggravante secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nella decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse privo di una reale censura rispetto alla decisione di merito, perché la collisione del veicolo contro un marciapiede integra comunque, secondo l'orientamento richiamato, l'"incidente stradale" rilevante ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La Corte tratta la fattispecie di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, soffermandosi sul comma 1-bis: l'aggravante relativa all'incidente stradale si integra in presenza di una situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione e che dimostri l'inadeguatezza psicofisica del conducente, senza richiedere necessariamente danni a persone o cose o il coinvolgimento di altri veicoli.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante dell'"incidente stradale" nella guida in stato di alterazione da stupefacenti, il concetto non coincide con il solo scontro tra veicoli o con l'investimento di persone, ma comprende qualunque evento che interrompa la normale marcia del mezzo in un'area aperta alla pubblica circolazione e riveli la perdita di pieno controllo del veicolo da parte del conducente.
- L'aggravante può ritenersi integrata anche quando l'incidente consista in una collisione con un marciapiede o altro ostacolo stradale, purché vi sia un nesso causale tra l'evento e la condotta di guida dell'agente alterato.
- Non è sufficiente, per sottrarre il fatto all'aggravante, allegare che l'evento non abbia causato danni a terzi o non abbia coinvolto altri veicoli; ciò che rileva è il concreto pericolo per l'incolumità e la dimostrazione dell'incapacità di padroneggiare il mezzo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una censura solo apparente o non effettiva rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale.
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