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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21900/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del GUP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva recepito l'accordo sulla pena applicandola per i reati loro ascritti. Il motivo comune deduceva vizio di motivazione e lamentava l'erronea qualificazione giuridica, in particolare la sussunzione dei fatti di cui ai capi 9) e 10) nella fattispecie di ricettazione. La difesa sosteneva che la qualificazione fosse giuridicamente scorretta e quindi censurabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, nel patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore sul nomen iuris è manifesto e tale da rendere evidente che l'accordo sulla pena si sia trasformato in un accordo sui reati. Nel caso concreto, la qualificazione in ricettazione non appariva prima facie erronea né strumentale, ma presentava margini di opinabilità; perciò il motivo non era consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione anche per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo nei limiti dell'errore manifesto sul nomen iuris.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    L'erronea qualificazione giuridica del fatto integra un errore di diritto deducibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile.
  • La censura sulla qualificazione giuridica è inammissibile se la diversa sussunzione prospettata non è univoca e presenta margini di opinabilità, perché in tal caso non si versa in un errore di diritto evidente ma in una questione non consentita in sede di legittimità.
  • L'accordo sulla pena non può tradursi in un accordo sui reati: il controllo di legittimità resta ammissibile solo per evitare che le parti abbiano negoziato anche la qualificazione giuridica in modo improprio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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