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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31914/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il rilievo preliminare sul litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società di persone. Ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, demandando a tale giudice anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva negato la deducibilità di spese per sponsorizzazione corrisposte a una società sportiva dilettantistica locale, ritenendo non provata l'effettiva attività di sponsorizzazione svolta durante eventi sportivi dilettantistici. Il ricorso era affidato a un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Prima di esaminare il merito, la Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, poiché la rettifica del reddito di partecipazione comporta un accertamento unitario e inscindibile che coinvolge sia la società sia tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché il giudizio non era stato celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha ritenuto sussistente una nullità assoluta.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    Richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    Indica l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari che coinvolgono litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. 546/92

    Richiamato come disposizione che consente la riunione dei processi in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento rende inscindibile il giudizio che coinvolge società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al giudizio determina una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando il giudizio riguarda un avviso unitario di accertamento e vi è identità di causa petendi, simultanea proposizione e trattazione nei gradi di merito, può essere privilegiata la riunione dei procedimenti per esigenze di economia processuale e ragionevole durata, anziché la regressione al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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