Cassazione Civile, Ordinanza n. 30911/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, dipendente di una società poi fallita, aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'INPS al pagamento di due mensilità non corrisposte dalla datrice di lavoro, a titolo di prestazioni del Fondo di garanzia. La Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile per decadenza la domanda giudiziale, ritenendo che il termine annuale ex art. 47 d.P.R. 639/1970 decorresse dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso all'INPS per decidere sul ricorso amministrativo, e non dalla completa esaurimento del procedimento amministrativo di 300 giorni. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, sostenendo che la decadenza dovesse decorrere dall'esaurimento del procedimento amministrativo complessivo di 300 giorni dalla domanda e non dalla scadenza del termine di 90 giorni per la decisione dell'INPS; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, contestando il mancato computo di maggio e giugno 2010 tra le ultime tre mensilità dovute, in ragione della sospensione forzata del rapporto e della successiva cessazione per dimissioni per giusta causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziaria dovesse essere computato dalla scadenza del termine complessivo di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, decorrenti dalla domanda amministrativa, e non dalla tardiva decisione dell'INPS sul ricorso amministrativo. Ha quindi escluso la decadenza dichiarata dalla Corte d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziaria si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia; decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo e non può essere spostato da atti tardivi dell'INPS o del ricorrente oltre i termini di legge.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, richiamata dall'art. 47 d.P.R. 639/1970.
Concorre a formare il termine presuntivo di 120 giorni per la decisione della domanda amministrativa, utile a determinare il termine complessivo di 300 giorni del procedimento.
art. 46, quinto e sesto comma, l. 88/1989
Concorre a stabilire il termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo, la cui somma con il termine dell'art. 7 l. 533/1973 individua il limite di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
art. 2, settimo comma, l. 297/1982
Il termine di 60 giorni è previsto per consentire le indagini necessarie sul credito del lavoratore; la Corte lo richiama senza ritenere che incida sul termine di decadenza oggetto della controversia.
La norma è richiamata solo rispetto al secondo motivo, relativo al computo delle ultime tre mensilità; su tale profilo la Corte non si pronuncia perché il motivo è assorbito.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dall'INPS nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Per le prestazioni del Fondo di garanzia opera il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. 639/1970, in quanto il Fondo rientra nella gestione richiamata dalla norma.
- La decadenza giudiziale decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo entro il termine complessivo di 300 giorni dalla domanda, risultante dalla somma dei termini previsti per la decisione dell'istanza e del ricorso amministrativo.
- La tardiva decisione dell'ente sulla domanda o sul ricorso amministrativo non sposta in avanti il dies a quo della decadenza, perché i termini sono di ordine pubblico e non sono disponibili dalle parti.
- La proposizione tardiva del ricorso amministrativo può incidere sulla procedibilità dell'azione, ma non modifica la decorrenza della decadenza oltre il limite massimo legislativamente stabilito.
- Quando il giudice di merito applica erroneamente il dies a quo della decadenza, la sentenza va cassata con rinvio affinché venga riesaminata la domanda nel merito.
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