Cassazione Civile, Ordinanza n. 29917/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per le alterne vicende processuali. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società di telecomunicazioni aveva ricevuto un atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento di una somma in forza di una precedente statuizione di condanna ex art. 614-bis c.p.c. emessa dal Tribunale nell'ambito dell'attuazione di un provvedimento cautelare. La società proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che la sanzione ex art. 614-bis fosse inefficace perché emessa d'ufficio e in un procedimento cautelare relativo a un obbligo di fare fungibile, oltre che per l'impossibilità di adempiere per fatto dell'intimante. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'appello riformava dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione a precetto. In Cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi; il testo esamina in via preliminare il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. per mancato deposito, nei termini di costituzione dell'appello o comunque entro l'udienza ex art. 350 c.p.c., degli originali o duplicati informatici attestanti la notifica telematica dell'atto di appello, deducendo così l'improcedibilità dell'impugnazione. Gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte intimata con il precetto.
richiamato quale base della sanzione pecuniaria oggetto di contestazione nell'opposizione a precetto.
indicato come il procedimento di attuazione nel cui ambito era stata emessa la sanzione ex art. 614-bis c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione violata per il mancato deposito della prova della notificazione dell'appello telematico.
richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione che impone il deposito dell'atto di appello e dei documenti necessari alla sua procedibilità.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma la cui violazione comporterebbe l'improcedibilità dell'impugnazione per mancato deposito della prova di notificazione.
indicato come termine/udienza entro cui, in via subordinata, sarebbe dovuta intervenire la produzione della prova di notifica.
richiamato per dare atto della riserva del Collegio dopo la camera di consiglio nel procedimento camerale in Cassazione.
utilizzato per decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, dichiarando improcedibile l'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello proposto in modalità telematica, l'omesso deposito, da parte dell'appellante, dei file o delle copie analogiche idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione dell'impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello, salvo che alla produzione provveda l'appellato.
- La prova della notificazione dell'atto di appello deve risultare tempestivamente dagli atti di parte; la sua produzione soltanto con la memoria conclusionale di replica non sana il difetto ove non sia già stata offerta dall'appellato nei documenti regolarmente prodotti.
- L'improcedibilità dell'impugnazione va rilevata dal giudice anche quando la costituzione della parte appellata sia tardiva e la prova della notificazione non risulti nel relativo elenco documenti.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo che consente la decisione nel merito, può dichiarare improcedibile l'appello senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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