Cassazione Penale, Sentenza n. 652/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso al ricorrente. Il motivo principale dedotto è la violazione e erronea applicazione dell'art. 172 c.p. (in particolare il comma quinto) in relazione al dies a quo per il computo della prescrizione della pena quando l'esecuzione è subordinata alla revoca dell'indulto. Il ricorrente ha sostenuto che il termine estintivo doveva decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha costituito il presupposto della revoca (ossia la condanna per il nuovo reato), e che, pertanto, la pena indultata si era estinta per prescrizione prima che la revoca fosse validamente operata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (e della giurisprudenza di legittimità) secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione decorre dall'avverarsi della condizione risolutiva (ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca). Avendo la Corte territoriale omesso di verificare se, alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca, fosse già intervenuta la prescrizione della pena indultata, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame specifico su tale punto (accertamento della prescrizione e verifica di eventuali condizioni ostative all'estinzione).
Norme richiamate
La norma individua la causa di revoca dell'indulto per il compimento di determinati reati nei termini previsti; è stata richiamata come fonte della condizione risolutiva che può rendere eseguibile la pena indultata.
art. 172, comma quinto e comma primo
Art. 172 stabilisce che, se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. La Corte interpreta che, se l'indulto è soggetto a revoca, la prescrizione della pena decorre dall'avverarsi della condizione risolutiva (passaggio in giudicato della sentenza presupposto).
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 27, secondo comma, 111
I principi costituzionali sono richiamati come parametri orientativi per un'interpretazione coerente della disciplina della prescrizione e dell'esecuzione della pena (uguaglianza, finalità della pena, diritto al giusto processo).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
I principi di ragionevole durata e sollecita definizione del processo e il minor sacrificio esigibile sono richiamati per giustificare l'interpretazione che fissa il dies a quo alla data certa dell'avveramento della condizione (passaggio in giudicato), evitando incertezze dannose per l'interessato.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella) e Sez. U, n. 30007 del 21/03/2014 richiamata
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca dell'indulto; principio vincolante per casi analoghi.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015; Sez. 1, n. 1441 del 28/02/2000; Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020 (Gavinella)
Decisioni che hanno confermato e applicato il principio secondo cui la prescrizione della pena indultata decorre dall'avverarsi della condizione risolutiva (passaggio in giudicato della sentenza presupposto) e che ribadiscono la necessità di attendere il momento in cui la pena può concretamente essere eseguita.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di una pena è subordinata alla revoca di un indulto, il termine per la prescrizione della pena decorre dal momento in cui si è avverata la condizione risolutiva (ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca), non dalla data della decisione che formalmente dichiara la revoca.
- Una pena soggetta a indulto rimane non eseguibile fino all'avverarsi della condizione che ne consente la revoca; pertanto i giudici dell'esecuzione devono verificare, prima di disporre la rinnovazione dell'esecuzione, se la prescrizione della pena sia già intervenuta alla data del passaggio in giudicato della sentenza presupposto.
- In presenza di dubbi sulla decorrenza della prescrizione, l'organo che decide la revoca deve valutare espressamente la data di irrevocabilità della sentenza presupposto e ogni fatto che possa costituire ostacolo all'estinzione (es. dichiarazione di abitualità o altre cause impeditive).
- La difesa dell'interessato deve eccepire tempestivamente la prescrizione sulla base della data certa del passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca; la mancata considerazione di quest'elemento configura motivo valido per l'annullamento e il rinvio.
- L'interpretazione della decorrenza del termine estintivo deve essere coerente con i principi costituzionali e convenzionali (ragionevole durata del processo, giusto processo) e con la giurisprudenza di legittimità che vincola i giudici di merito.
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