Cassazione Penale, Ordinanza n. 02124/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso non contesta l'affermazione di responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio: si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena base per il reato più grave, non abbia spiegato perché non abbia diminuito in misura corrispondente anche gli aumenti per i reati satellite determinati in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, rilevando che la sentenza impugnata aveva comunque valorizzato la gravità oggettiva della condotta e aveva rimodulato solo la pena base, reputata ingiustificatamente eccessiva. Ha quindi affermato che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello, riconoscendo attenuanti generiche per ragioni soggettive e riducendo la pena del reato più grave, non riduca in modo corrispondente gli aumenti per continuazione, essendo sufficiente una valutazione globale degli elementi favorevoli ai fini della determinazione del congruo aumento ex art. 81, comma 2, c.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 81, comma secondo, cod. pen.
In tema di reato continuato, gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati tenendo conto globalmente degli elementi favorevoli; la riduzione della pena base per il reato più grave non impone automaticamente una riduzione corrispondente degli aumenti per continuazione.
divieto di reformatio in peius
divieto di "reformatio in peius"
Non risulta violato se il giudice d'appello riduce la pena base ma mantiene invariati gli aumenti per continuazione, purché la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio sia congruamente motivata.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il riconoscimento delle attenuanti generiche può giustificare la riduzione della pena base del reato più grave senza che sia necessario diminuire in modo proporzionale anche gli aumenti per i reati satellite unificati nel vincolo della continuazione.
- Ai fini della determinazione della pena per reato continuato, il giudice deve compiere una valutazione globale del trattamento sanzionatorio complessivo, potendo rimodulare in modo differenziato pena base e aumenti per continuazione, se la motivazione dà conto degli elementi considerati.
- Non viola il divieto di reformatio in peius la decisione che, in sede di appello, riduca solo una componente della pena, quando la scelta sia sorretta da una motivazione non illogica e coerente con la gravità oggettiva dei fatti.
Come è indicizzato
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