Sentenza del 14/01/2016 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - SOCIETÀ DI PERSONE - Recesso di un socio - Formale comunicazione alla Amministrazione finanziaria - Effetto - Non sussiste fino alla modifica societaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il recesso, comunicato alla società, agli altri soci e successivamente anche all'Amministrazione finanziaria, dovesse produrre effetti dalla data della comunicazione o dell'atto notarile, con conseguente esclusione dall'imputazione del reddito societario ai fini IRPEF per il periodo successivo. La questione riguardava quindi la decorrenza degli effetti del recesso da una società di persone nei confronti del Fisco.
La decisione
La pretesa del ricorrente non è stata accolta. Il recesso non produce effetti fino a quando non viene perfezionata la relativa modifica societaria. Né l'atto notarile né la comunicazione all'Amministrazione finanziaria effettuata anteriormente sono idonei a retrodatare gli effetti del recesso. Pertanto, fino al perfezionamento della modifica societaria, il socio resta fiscalmente considerato parte della società e può essere destinatario dell'imputazione del reddito prodotto.
Norme richiamate
Disciplina civilistica delle società di persone e del recesso del socio
Il recesso diventa opponibile e produce effetti con il perfezionamento della modifica societaria, non con la sola comunicazione del socio alla società, agli altri soci o all'Amministrazione finanziaria.
Disciplina IRPEF dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone
Il reddito della società di persone continua a essere imputato al socio risultante tale secondo la situazione societaria formalmente perfezionata; una comunicazione anticipata del recesso non è sufficiente a escludere l'imputazione fiscale né a produrre effetti retroattivi.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la comunicazione del recesso non è necessariamente sufficiente a rendere immediatamente efficace l'uscita del socio: occorre il perfezionamento della modifica societaria.
- Gli adempimenti o le comunicazioni effettuati presso l'Amministrazione finanziaria non sostituiscono gli adempimenti societari necessari e non possono, di regola, attribuire efficacia retroattiva al recesso.
- Ai fini fiscali, il socio può continuare a essere considerato tale e a ricevere l'imputazione del reddito societario fino alla data in cui la modifica della compagine sociale diventa formalmente efficace.
- Per evitare contestazioni, è opportuno perfezionare tempestivamente l'atto di modifica societaria e curarne la corretta pubblicità o registrazione prima di sostenere, nei rapporti fiscali, la cessazione della qualità di socio.
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