Cassazione Penale, Sentenza n. 47827/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione: ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché non avrebbe considerato le ragioni di gravame, in particolare l'affermazione della difesa secondo cui l'imputato si trovava sul luogo del tentato furto per semplice passaggio e non per fare da "palo"; inoltre ha censurato la mancata motivazione sull'applicazione della recidiva e sulla quantificazione della pena, affermando che la Corte non avrebbe spiegato perché le circostanze attenuanti siano state valutate solo come equivalenti alle aggravanti e non prevalenti su queste ultime.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato esaustivamente su tutte le doglianze: ha valutato la diversa ricostruzione difensiva e l'ha ritenuta smentita dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Paladino Giuseppe, che aveva colto gli imputati in flagranza; ha altresì motivato in ordine all'entità della pena, all'applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, indicando che la recidiva reiterata impediva di ritenere le attenuanti prevalenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'art. 616 c.p.p. viene richiamato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La censura per "insufficiente motivazione" richiede di indicare con precisione i passaggi omessi o illogici; se la Corte d'appello ha effettivamente esaminato e motivato le doglianze, il motivo è inammissibile.
- Le questioni di fatto (es. se l'imputato fosse "palo" o semplice passante) sono di norma di pertinenza del giudice di merito: la Cassazione controlla la correttezza e la logicità della motivazione, non riesamina liberamente la valutazione della prova.
- Per contestare la valutazione delle aggravanti/attenuanti e l'applicazione della recidiva è necessario svolgere censure specifiche e motivate: la sola affermazione generica che la motivazione sia nulla non è sufficiente.
- La recidiva può far prevalere le aggravanti sulle attenuanti; quando è dichiarata rilevante dal giudice di merito, occorre contestarne concretamente la sussistenza o la qualificazione per ottenere una diversa valutazione.
- Ricorsi poco specifici o meramente assertivi sul piano della motivazione espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla conseguente condanna per spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47799/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47800/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47801/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47803/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47805/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47806/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →