Cassazione Civile, Ordinanza n. 15915/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 245.327,94 per il corrispettivo di una fornitura di capi di abbigliamento. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, l'aveva rigettata ritenendo non attendibile la documentazione prodotta e comunque insufficiente a provare l'effettiva consegna della merce. In particolare, erano state prodotte fatture non sottoscritte, D.D.T. solo in parte allegati e comunque privi di sottoscrizione del vettore o del destinatario; il tribunale aveva anche ritenuto inammissibili le prove testimoniali articolate a supporto. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha denunciato, da un lato, la nullità del decreto per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria nella parte in cui aveva escluso la prova orale; dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'esistenza di un contratto estimatorio dell'8 ottobre 2018 e dello scambio di corrispondenza successivo, che avrebbero consentito di interpretare diversamente il rapporto e la documentazione prodotta. Ha inoltre richiamato altri elementi documentali, tra cui una e-mail del legale rappresentante della debitrice e un D.D.T. relativo alla restituzione della merce invenduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione del decreto impugnato fosse solo apparente e quindi processualmente nulla, sia per la generica e indistinta qualificazione di inammissibilità delle prove testimoniali, sia per l'omessa valutazione del fatto storico del contratto estimatorio, potenzialmente decisivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto del Tribunale di Perugia è stato cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della decisione può essere denunciata quando la motivazione sia solo apparente o comunque manchi del contenuto minimo indispensabile a rendere percepibile il fondamento della statuizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il decreto è nullo se la motivazione è omessa, apparente o comunque non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile l'omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto delle prove testimoniali non ammesse, affinché il vizio sia scrutinabile in cassazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- La mancata ammissione di prove testimoniali o documentali può integrare vizio denunciabile in cassazione solo se quelle prove investono un punto decisivo della controversia e, se valutate, sarebbero idonee a sovvertire con certezza il convincimento del giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, si risolve in formule generiche o cumulative che non consentono di comprendere quali specifiche ragioni abbiano condotto all'esclusione delle prove o al rigetto della domanda.
- Il giudice di merito deve indicare in modo specifico perché i singoli capitoli di prova siano irrilevanti, superflui, non contestati o già desumibili dagli atti; una valutazione indistinta e complessiva non è sufficiente a sorreggere il diniego istruttorio.
- L'omesso esame di un fatto storico potenzialmente decisivo, come l'esistenza di un contratto che qualifichi diversamente il rapporto tra le parti, integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto sia stato oggetto di discussione processuale.
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