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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4536/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 90, comma 2, d.P.R. n. 570/1960 (falsa attestazione di autenticazione di moduli di raccolta firme). Ha articolato due motivi: (1) vizio di diritto per violazione dell'art. 90 in quanto la condotta sarebbe stata "inoffensiva" dato che, anche riconoscendo come valide le firme falsamente attestate, il numero complessivo sarebbe stato comunque insufficiente per l'ammissione della lista elettorale e quindi il bene giuridico (regolare svolgimento delle elezioni) non sarebbe stato esposto a pericolo; (2) censura della negazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di appello aveva valutato illogicamente il suo comportamento processuale come non collaborativo (per il rifiuto di indicare i nomi dei raccoglitori), quando tale rifiuto sarebbe dipeso dal timore di accusare ingiustamente innocenti e avendo egli ammesso la responsabilità personale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sull'"inoffensività": la nozione di "falso innocuo" va valutata con riguardo all'idoneità dell'atto falsificato ad ingannare la fede pubblica e non con riferimento all'effettivo uso o all'esito esterno (ad es. mancato raggiungimento del numero di firme). Quindi anche se la lista non sarebbe stata ammessa per mancanza numerica, la falsa attestazione di autenticità delle firme era idonea a ledere la funzione documentale. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per difetto di specificità: la Corte di appello aveva motivato la negazione delle attenuanti generiche su due autonome e autosufficienti ragioni (plurimi precedenti e comportamento non collaborativo); il ricorrente aveva censurato soltanto una di esse, rendendo inutile l'esame della decisione nel suo complesso. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, comma 2

    La norma punisce la falsa attestazione da parte di pubblici ufficiali relativa all'autenticità di sottoscrizioni: la valutazione dell'elemento di offensività si fonda sull'idoneità della falsità a ingannare la fede pubblica e la funzione documentale dell'atto, non sull'effettivo conseguimento di un risultato esterno.

  • d.P.R. n. 361 del 1957, art. 100

    Articolo richiamato come qualificazione originaria del fatto; la Corte ha riqualificato il fatto come illecito ai sensi dell'art. 90 d.P.R. 570/1960.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di legittimità (massime citate: Sez. 5, n. 5896/2020; Sez. 5, n. 47601/2014; Sez. 5, n. 2809/2013; Sez. 5, n. 12547/2018)

    La giurisprudenza afferma i criteri sul "falso innocuo": rilevanza della idoneità dell'atto falsificato ad incidere sulla funzione documentale e ad ingannare la fede pubblica, indipendentemente dall'effettivo uso o dall'evento esterno che ne impedisca la rilevanza pratica.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2754/2017 Bimonte)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità se non vengono specificamente censurate tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata.

Massime di principio

  • La valutazione della "inoffensività" di una falsità in atti va fatta guardando all'idoneità della falsità ad ingannare la fede pubblica e la funzione documentale, non all'effettivo verificarsi di conseguenze esterne (es. mancata ammissione della lista per ragioni numeriche).
  • Una falsa attestazione di autenticità di firme per la presentazione di liste elettorali è per principio rilevante se è idonea a far apparire veritiero lo stato di cose (presenza o identità di firmatari) anche se, per ragioni esterne, non consegue l'ammissione della lista.
  • In impugnazione in Cassazione, se la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare ciascuna di esse con specificità; contestare solo una ratio rende il ricorso inammissibile per mancata specificità.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario un adeguato e specifico confronto con le ragioni addotte dal giudice a base della negazione; la sola dichiarazione di avere ammesso le proprie responsabilità può non essere sufficiente se sussistono precedenti o un comportamento processuale non collaborativo.
  • Il ricorrente rischia la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto la selezione dei motivi e la loro specificazione sono decisive prima di proporre ricorso in Cassazione.

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