Cassazione Penale, Sentenza n. 19815/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria (19/12/2023) che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria (19/01/2022), ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale (confisca) nei loro confronti (anche come eredi di Antonio Sapone) e ha revocato solo alcune confische. Essi contestano: a) la sussistenza e la motivazione della pericolosità sociale qualificata, generica e per i reati indicati (art. 1 e 4 d.lgs. 159/2011), sostenendo che non è provata l'utilità per l'associazione mafiosa, né la stabilità di appartenenza alla cosca; b) la perimetrazione temporale della pericolosità (la Corte ha fissato l'inizio al 2009) ritenuta non adeguatamente motivata; c) l'individuazione dei beni sottoposti a misura, con particolare riguardo ai beni acquistati nel 2009 che, secondo la difesa, sarebbero stati pagati con provvista lecita degli anni 2007-2008 (violazione art. 24 d.lgs. 159/2011). In sostanza i ricorrenti censurano la logica e la completezza della motivazione e la correlazione fra attività di noleggio slot machine e utilità/contiguità alla 'ndrangheta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure poste attengono essenzialmente alla completezza e alla logicità della motivazione (vizi di merito) e che, ai sensi della normativa applicabile, in Cassazione è sindacabile solo la violazione di legge salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente. Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e coerente: ha confermato la pericolosità sociale qualificata e la commistione dell'attività di noleggio con gli interessi del clan (rielencando dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e modalità di gestione intimidatorie), ha fissato correttamente l'inizio del periodo di pericolosità nel 2009 (subentro dopo l'arresto di Campolo) e ha giustificato l'impossibilità di separare le quote di reddito lecite da quelle di origine illecita per effetto di un inquinamento patrimoniale pervasivo. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 a titolo equo ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10
La disciplina limita il ricorso per cassazione ai vizi di legge; quindi le doglianze sul merito motivazionale non sono normalmente ammesse in Cassazione.
D.Lgs. 159/2011 (art. 10, comma 3)
avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore…
Conferma la portata restrittiva dell'impugnazione in sede di legittimità: solo la violazione di legge è rimessa alla Cassazione.
D.Lgs. 159/2011 (art. 1 e art. 4)
Norme che definiscono la pericolosità sociale (qualificata, per reati e generica). La Corte ha applicato queste lettere (lett. a, b, c art.4) ritenendo provata la contiguità mafiosa, la commissione/indizio di reati e l'attività dedita a traffici illeciti, giustificando la misura patrimoniale.
Norma relativa all'individuazione dei beni e alla relativa confisca. La Corte ha ritenuto corretta la correlazione fra periodo di pericolosità e beni sottoposti a misura, escludendo la possibilità di dissociare agevolmente provvista lecita e illecita in presenza di inquinamento pervasivo.
Codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)
Ha consentito alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento di una somma a titolo equo per le spese di giudizio, valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso il ricorso solo per violazione di legge: censure esclusivamente sulla motivazione (in termini di completezza o logicità) sono per lo più inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente.
- Per far cadere una misura di prevenzione patrimoniale basata su contiguità mafiosa è necessario contestare la sussistenza degli elementi di fatto (es. dichiarazioni, intercettazioni, modalità di gestione intimidatorie) con prove concrete; le valutazioni logiche e di congruità probatoria del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- La perimetrazione temporale della pericolosità (periodo dal quale si calcolano redditi e acquisti da assoggettare a confisca) deve essere motivata ma la scelta del giudice di merito di fissare l'inizio al momento del subentro operativo (es. arresto del referente e presa di ruolo del subentrante) è ritenuta legittima se fondata su elementi fattuali.
- Quando il collegamento fra attività economica e organizzazione mafiosa è ritenuto tale da aver prodotto un 'inquinamento' pervasivo delle entrate, diventa difficoltoso scindere nelle singole poste la provvista lecita da quella illecita; in tali casi il giudice può ritenere legittima la confisca estesa ai beni acquisiti nel periodo di inquinamento.
- Per opporre con successo la mancata individuazione di beni o la provenienza lecita delle somme occorre fornire prova rigorosa e documentata della separabilità della provvista: mere affermazioni non contrastano efficacemente la motivazione del giudice di merito.
- Le impugnazioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali dovrebbero articolare specifiche doglianze di illegittimità di diritto (violazioni normative o di procedimento) o dimostrare l'assoluta carenza della motivazione per sperare in un esame di merito in sede di legittimità.
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