Cassazione Penale, Ordinanza n. 24079/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna definitiva n. 758/2014. Sosteneva che la condanna per la violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 dovesse essere revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p., perché la misura di prevenzione sarebbe stata effettivamente applicata solo il 10 gennaio 2007, mentre il relativo provvedimento era stato emesso il 10 gennaio 2005; inoltre invocava la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024, ritenendola idonea a incidere sulla perdurante rilevanza penale della condotta e quindi sulla condanna già passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproponevano argomentazioni già esaminate nei precedenti gradi e che il ricorrente non si confrontava con i punti decisivi del provvedimento impugnato: la sentenza costituzionale richiamata non ha dichiarato illegittimo il reato per cui vi è stata condanna, ma ha soltanto eliminato il rigido parametro temporale dei due anni per la verifica della persistenza della pericolosità; inoltre, nel caso concreto, la sottoposizione alla misura di prevenzione era avvenuta prima della pubblicazione della pronuncia costituzionale, sicché non vi era alcuna ricaduta sulla condanna attraverso lo strumento dell’art. 673 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
È lo strumento invocato per la revoca della sentenza di condanna, ma non è utilizzabile quando la pronuncia costituzionale non incide sulla tipicità/illiceità del reato contestato e quando la misura di prevenzione è stata applicata prima della sentenza costituzionale richiamata.
Norma incriminatrice per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione; la Corte precisa che non è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 162/2024.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla misura di prevenzione e alla sua violazione, ma non è posto a base della decisione di merito della Corte di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 162/2024
Ha eliminato il parametro temporale rigido dei due anni per la verifica della persistenza della pericolosità, ma non ha travolto la fattispecie incriminatrice oggetto di condanna.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per la disciplina della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. presuppone che la declaratoria di illegittimità costituzionale incida direttamente sulla norma incriminatrice o su un elemento essenziale della fattispecie che sorregge la condanna definitiva; non è sufficiente una pronuncia che modifichi soltanto criteri applicativi o presupposti extrapenali della misura presupposta.
- Il giudice dell’esecuzione non può utilizzare l’art. 673 c.p.p. per rimuovere una condanna quando la sentenza costituzionale invocata non ha effetti demolitori sulla fattispecie penale giudicata e quando la misura o la situazione rilevante si è collocata temporalmente prima della pubblicazione della decisione costituzionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e non si confronta con le rationes decisive del provvedimento impugnato.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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