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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33023/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva condannato per il reato di evasione, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità e ha lamentato la mancata acquisizione di dichiarazioni a discarico rese dall'imputato e della documentazione da lui prodotta. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, si trattava di censure già svolte e già adeguatamente esaminate dai giudici di merito; dall'altro, le doglianze erano generiche e aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Cassazione, che si arresta sulla inammissibilità delle doglianze.

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato quale titolo del reato per cui vi è stata condanna in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre reali profili di critica alla motivazione impugnata.
  • È aspecifico, e quindi inammissibile, il motivo che non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze relative alla mancata acquisizione di dichiarazioni o documenti difensivi devono essere formulate in modo concreto e riferito alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, non consentono il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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