Cassazione Penale, Sentenza n. 47343/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e illegittimità del provvedimento amministrativo (foglio di via obbligatorio) perché privo dell'intimazione essenziale di "fare rientro" nel luogo di residenza; contestazione anche del trattamento sanzionatorio applicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il foglio di via obbligatorio deve contenere entrambe le intimazioni: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune interessato. Dal provvedimento del questore, prodotto dal ricorrente, risultava mancare l'intimazione a fare rientro: perciò il provvedimento amministrativo è illegittimo e, conseguentemente, manca la fattispecie del reato contestato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (Testo unico in materia di misure di prevenzione)
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
L'art. 76/3 è stato interpretato in combinato con la giurisprudenza per richiedere che il foglio di via obbligatorio contenga la duplice intimazione (fare rientro nel luogo di residenza e divieto di ritornare nel Comune); la mancanza di una delle due prescrizioni rende il provvedimento incompatibile con la fattispecie tipica e ne determina l'illegittimità rilevabile dal giudice penale
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio deve sempre contenere entrambe le intimazioni: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune; l'assenza di una delle due invalida il provvedimento
- L'illegittimità formale dell'atto amministrativo di prevenzione può essere rilevata dal giudice penale e portare alla disapplicazione del provvedimento, con conseguente insussistenza del reato contestato
- Se il ricorrente è in grado di produrre l'atto amministrativo (anche per autosufficienza) e da esso emerge la carenza formale essenziale, il giudice può annullare la sentenza impugnata anche senza rinvio quando risulta che il fatto non sussiste
- Nelle difese penali contro reati fondati su misure di prevenzione è cruciale verificare la completezza formale delle intimazioni contenute nell'atto amministrativo e sollevare la questione tempestivamente in appello o in Cassazione
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