Cassazione Penale, Ordinanza n. 16409/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo non impugnabile con tale rimedio l'ordinanza della Cassazione che interviene in un procedimento ante iudicatum, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore materiale di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Busto Arsizio. Il provvedimento originariamente impugnato riguardava il rigetto di un'istanza di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., fondata sull'allegazione di una situazione locale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. La Corte ha esaminato il solo profilo dell'ammissibilità del ricorso straordinario, rilevando che tale rimedio non è esperibile contro decisioni della Cassazione pronunciate ante iudicatum e che, in ogni caso, presuppone lo status di condannato del ricorrente, ossia la formazione del giudicato all'esito dell'esaurimento delle impugnazioni ordinarie. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile contro decisioni della Corte di cassazione rese in procedimenti ante iudicatum; il rimedio presuppone lo status di condannato e il giudicato sulla decisione impugnata.
Disciplina l'istanza di rimessione del processo, qui indicata come oggetto del provvedimento originariamente impugnato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale e non è utilizzabile contro decisioni della Corte di cassazione pronunciate in procedimenti ante iudicatum, perché manca un destinatario già divenuto condannato.
- Lo status di legittimato al ricorso straordinario richiede l'esaurimento delle impugnazioni ordinarie e la formazione del giudicato sulla decisione che riguarda il ricorrente.
- Non è consentita un'interpretazione estensiva dell'ambito applicativo del ricorso straordinario quando il precedente delle Sezioni Unite ha delimitato in modo univoco le ipotesi escluse.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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