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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36789/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10 febbraio 2025 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di usura. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione per carenza o illogicità nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo si contestava, sempre per vizio di motivazione, la tenuta del giudizio di responsabilità per il reato di usura. Con il terzo motivo si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le prime due censure mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre giudicato il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione sufficiente, fondata sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui è stata affermata la responsabilità, cioè l'usura.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta legittimamente motivata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del compendio probatorio a quella compiuta dai giudici di merito, né sottoporre la motivazione impugnata a un confronto con modelli argomentativi esterni al giudizio.
  • La critica alla credibilità della persona offesa è inammissibile in cassazione quando mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e non evidenzia reali vizi logici della motivazione di merito.
  • Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo così ritenersi implicitamente disattesi gli altri elementi allegati dalla difesa.
  • Quando il ricorso si risolve in censure di merito non consentite e la motivazione impugnata è immune da manifeste illogicità, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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