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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16731/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per evasione dalla detenzione domiciliare. Nel primo motivo ha contestato l'apprezzamento del materiale probatorio e, in sostanza, l'accertamento del fatto e del dolo, sostenendo implicitamente che le circostanze dell'allontanamento non sarebbero state valutate correttamente. Con un ulteriore profilo ha censurato il trattamento della recidiva, ritenendo non corretta la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del giudizio di maggiore pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva dato motivazione congrua e adeguata sull'accertamento del reato e del dolo, richiamando il principio per cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza rilievo della durata, della distanza o dei motivi dell'allontanamento. Anche le censure sulla recidiva sono state ritenute generiche, essendo stata condivisa la valutazione dei precedenti penali come indice di maggiore pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione ricorre quando il soggetto si allontana senza autorizzazione dal luogo della detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del reato di evasione, qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non autorizzato integra il fatto tipico, restando irrilevanti la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa e i motivi soggettivi che abbiano indotto l'agente a eludere la vigilanza.
  • Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e dell'accertamento del dolo non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua e coerente.
  • La censura sulla recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; ove sia dedotta in modo generico, è inammissibile se la valutazione di maggiore pericolosità sia stata sorretta da precedenti penali e dalla gravità concreta dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniRecidiva
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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