Cassazione Penale, Sentenza n. 01083/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma in appello delle condanne pronunciate con rito abbreviato: in particolare la ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) con BENCIVENGO in ruolo apicale, nonché le condanne per reati tributari/di emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritti ai capi A (A1-A8) e al capo Cl. Le censure dedotte riguardano: 1) la mancata dimostrazione di un programma comune e di rapporti diretti con molti presunti sodali; 2) l'attribuzione del ruolo apicale fondata in larga misura su risultanze captative di altro procedimento e su argomentazioni ritenute apodittiche; 3) il presunto travisamento circa la riconducibilità al ricorrente delle società 2WAY TRADING BV e ACLM TECH BV e la mancata valorizzazione di dichiarazioni liberatorie e di discrepanze nelle annotazioni di P.G.; 4) vizio di motivazione su più capi (in particolare A7, A3, A4) per carenze nell'identificazione puntuale delle fatture, dei corrispettivi unitari e dell'identità delle merci; 5) l'affermazione di responsabilità per il capo C1 (periodo 2021) basata solo sul flusso cartolare senza prove del contributo personale del BENCIVENGO; 6) censure sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca, con critica all'adesione a quantificazioni del primo grado e all'uso del principio di solidarietà tra associati in contrasto con orientamenti delle Sezioni Unite.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, condividendo le valutazioni dei giudici di merito circa la sussistenza dell'associazione per delinquere, il ruolo apicale del BENCIVENGO e la riconducibilità delle società e delle condotte a lui ascritte per la maggior parte dei capi (A1-A8 e altri reati-satellite). Tuttavia il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo al capo Cl (C1): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna per quel capo, rilevando l'insufficienza probatoria quando la decisione si basa solo sul flusso cartolare precedente all'attività captativa senza elementi diretti sul contributo personale del ricorrente. Per il capo C1 la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, comprensivo di eventuale nuova determinazione del trattamento sanzionatorio e della confisca. Restano quindi confermate le condanne per i restanti capi; il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso nella sua interezza.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nella sua portata classica: rileva l'esistenza di una struttura organizzata finalizzata alla commissione di reati (qui frodi carosello), valutando la reiterazione del modus operandi, la ripartizione di ruoli e la disponibilità di società strumentali e risorse economiche come elementi sintomatici dell'associazione.
I reati fiscali contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti) sono stati ricondotti ai capi A e Cl: la Corte ha ritenuto che il meccanismo fraudolento del salto d'IVA e le cessioni fittizie rientrano nella fattispecie, purché supportati da riscontri documentali, captativi e dichiarativi.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione per delinquere è decisivo dimostrare una struttura organizzata e stabile: rilevano il carattere funzionale e ripetuto dell'attività illecita, la disponibilità di più società strumentali, la ripartizione di ruoli e la presenza di indicazioni direttive di un soggetto coordinatore.
- Le dichiarazioni confessorie dei coindagati e le risultanze captative (conversazioni/intercettazioni) possono integrare elementi decisivi se risultano coerenti e riscontrate da documentazione (catena di fatturazione, flussi finanziari).
- L'attribuzione di società a un soggetto può essere desunta anche da conversazioni che evidenziano controllo operativo (istruzioni sui bonifici, indicazioni su dove convogliare somme) oltre che da riscontri economico-documentali; tuttavia l'assenza di documenti non esclude automaticamente l'attribuzione se vi sono altri riscontri convergenti.
- Per periodi anteriori all'attività investigativa la sola prova del flusso cartolare (fatture/bonifici) può risultare insufficiente a provare la partecipazione personale di un imputato: è necessario un collegamento probatorio specifico che dimostri il suo concreto contributo alle singole transazioni.
- Nel valutare il ruolo apicale conta la prova di direzione o coordinamento (es. indicazioni su prezzi, offerte, ripartizione di somme), e non è necessariamente screditante che l'imputato sia subentrato in un meccanismo già esistente; ciò che conta è la posizione di comando acquisita e l'effettivo esercizio di controllo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca richiedono motivazioni specifiche: la quantificazione del profitto confiscabile non può limitarsi ad un'adesione formale alle stime del giudice di primo grado, e l'uso del principio di solidarietà tra associati è vincolato all'orientamento di legittimità (Sezioni Unite) e ai limiti probatori stabiliti.
- In appello e in Cassazione le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove devono essere specifiche e confrontarsi con i punti probatori essenziali valorizzati dai giudici di merito; l'assenza di confutazione degli elementi chiave (captazioni, dichiarazioni, documenti) rende difficoltoso il successo del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01068/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01069/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01070/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01072/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01074/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01075/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →