Cassazione Penale, Sentenza n. 34041/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per peculato in continuazione. La difesa ha dedotto, principalemente: 1) presunta tardività del deposito della motivazione della sentenza di appello (oltre i 90 giorni dalla decisione) e, conseguentemente, tempestività del ricorso; 2) mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito ex art. 585 c.2 lett. a) c.p.p., con conseguente decorrenza del termine d'impugnazione da tale notifica; 3) violazione delle prerogative difensive per assenza di notifica del decreto di citazione in giudizio (riferimento agli artt. 442 c.3, 598 e 599 c.p.p. e all'art. 134 disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che la lettura del dispositivo fosse avvenuta il 5 giugno 2023 e che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 544 c.3 c.p.p. per il deposito delle motivazioni scadesse il 3 settembre 2023 (spostato al 4 settembre 2023 trattandosi di domenica). La motivazione è risultata depositata il 4 settembre 2023, per cui non sussisteva l'obbligo di notifica integrativa dell'avviso di deposito e il termine per impugnare è stato calcolato successivamente considerando i 15 giorni aggiuntivi per l'assenza del ricorrente (art. 585 c.1-bis), con decorrenza dal 20 settembre 2023 e scadenza il 4 novembre 2023. Il ricorso, depositato il 27 novembre 2023, è quindi fuori termine. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti gli argomenti sulla mancata notifica del decreto di citazione e sull'applicabilità dell'art. 134 disp. att. (non essendo il giudizio celebrato con rito abbreviato). Conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e ha disposto le pronunce ex art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni dopo la lettura del dispositivo in appello; la Corte l'ha applicata per fissare il termine di deposito e verificare che la motivazione fosse stata depositata entro detto termine.
art. 585 comma 2, lettera a, secondo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notifica dell'avviso di deposito in determinate ipotesi. La Corte ha ritenuto che non operasse l'obbligo di notifica integrativa perché la motivazione era stata depositata nei termini di legge.
art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede l'aggiunta di 15 giorni quando l'imputato è assente in primo e secondo grado; la Corte l'ha applicata per posticipare la decorrenza del termine di impugnazione, facendo slittare l'inizio del periodo di impugnazione al 20/09/2023.
art. 548 comma 2 cod. proc. pen. e art. 585 comma 2, lettera c, secondo periodo, cod. proc. pen.
Richiamate nella decisione per escludere l'obbligo di notifica integrativa dell'avviso di deposito e per spiegare la decorrenza del termine di impugnazione; la Corte le ha usate per concludere che non è maturata una decorrenza diversa da quella calcolata.
art. 134 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come obbligatorio per la notifica in relazione al decreto di citazione, ma ritenuto non applicabile poiché il giudizio non era stato definito con le forme del rito abbreviato.
art. 442 comma 3 cod. proc. pen., art. 598 cod. proc. pen. e art. 599 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di nullità/notifica e difesa, ma ritenute dalla Corte inesatte o non pertinenti rispetto alla procedura realmente seguita (assenza del rito abbreviato).
Sezioni unite "Vita" (n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 277470)
Sezioni unite "Vita" (n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 277470)
La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite come precedente, ma ha osservato che il richiamo difensivo alle disposizioni in tema di notifica era comunque "eccentrico" rispetto al caso concreto: la fattispecie non rientrava nelle ipotesi trattate dalle Sezioni Unite.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Invocato per le pronunce conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha disposto le pronunce di rito nei termini di legge ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Il termine per il deposito delle motivazioni in appello decorre secondo l'art. 544 c.3 c.p.p. e, se cade in giorno festivo o domenicale, si sposta al giorno utile successivo.
- Se la motivazione è depositata entro il termine di legge non opera l'obbligo di notifica integrativa dell'avviso di deposito previsto in altre ipotesi; quindi la decorrenza del termine per impugnare non può essere fatta partire da una notifica inesistente.
- In presenza di assenza dell'imputato in primo o secondo grado vanno computati i giorni aggiuntivi previsti dall'art. 585 c.1-bis, che posticipano la decorrenza del termine per l'impugnazione.
- La mera invocazione di norme di notifica (es. art. 134 disp. att., art. 442, 598, 599 c.p.p.) è inefficace se dalla ricostruzione del procedimento non emerge che il rito applicato rientri nelle fattispecie cui tali norme sono dirette (es. rito abbreviato).
- È fondamentale verificare con precisione le date (lettura del dispositivo, deposito della motivazione, calendario con sospensioni e festività) prima di qualificare un ricorso come tempestivo; errori nel calcolo dei termini portano facilmente all'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze immediate: condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle Ammende) oltre all'applicazione delle pronunce di rito ex art. 616 c.1 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34016/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34017/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34019/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34020/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34029/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34030/2024 del 09/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →