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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7080/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di evasione del 21/05/2021. Il difensore denunciava violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.), mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe fondato le esigenze cautelari esclusivamente sulla "pericolosità sociale" desumibile dal casellario giudiziale senza valutare l'attualità del pericolo di reiterazione e senza considerare gli accertamenti peritali prodotti (che attestavano un grave disturbo della personalità di tipo antisociale e un ritardo cognitivo di grado medio, nonché una capacità di intendere e di volere gravemente scemata al momento dei fatti). Si sosteneva inoltre che il ricorrente era stato prosciolto nel procedimento principale per vizio totale di mente, fatto che avrebbe dovuto influenzare la valutazione cautelare.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Catania e rinviando gli atti al medesimo Tribunale (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.) per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale che aveva fatto riferimento solo al casellario e a valutazioni generiche sulla pericolosità, senza considerare gli accertamenti peritali, che risultavano coevi e rilevanti ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere. Ha inoltre richiamato la necessità di verificare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte e ha indicato che gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi ma riferibili a epoca e fatti omogenei debbono essere presi in considerazione. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di commissione di altri delitti (reiterazione). La Corte ha ritenuto che il giudice di riesame debba valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e non limitarsi a richiamare il casellario giudiziale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai presupposti e alla motivazione delle misure cautelari. La Corte ha censurato la motivazione come mancante e generica rispetto alle esigenze cautelari.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Disposizione che individua la competenza per il nuovo esame in caso di annullamento: la Corte ha rinviato gli atti al Tribunale di Catania ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Gli accertamenti peritali relativi allo stato mentale dell'imputato compiuti in altri procedimenti devono essere considerati se sono riferibili a un'epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei; non possono essere ignorati se rilevanti per la capacità di intendere e di volere.
  • Per disporre misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) il giudice deve motivare la concretezza e l'attualità del pericolo, non potendosi limitare a richiamare precedenti penali indicati nel casellario giudiziale in termini generici.
  • Se emergono elementi che pongono in dubbio la capacità di intendere e di volere dell'indagato, ciò incide sulla valutazione della gravità indiziaria e sulla necessità della misura cautelare; il giudice deve esplicitamente valutare tali elementi e il loro impatto sulle esigenze cautelari.
  • La difesa deve produrre tempestivamente perizie e documentazione medico-legale e chiedere espressamente che tali risultanze siano valutate in sede di riesame delle misure cautelari.
  • In caso di omissione motivazionale o di mancata valutazione di perizie rilevanti, il rimedio è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame, con indicazioni sulle direttrici di valutazione (concretezza del rischio, attualità, rilevanza delle perizie).

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