Cassazione Penale, Ordinanza n. 04616/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'imputato, applicando gli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza dell'11/07/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Dal testo non emergono i motivi originari di doglianza, perché la Corte non li esamina nel merito: rileva soltanto che l'imputato ha ritualmente rinunciato al ricorso. La rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 500,00 in considerazione della causa di inammissibilità non ascrivibile a carenza di interesse.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia rende il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la somma è liquidata equitativamente in euro 500,00.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
- Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia e non da carenza di interesse, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il giudizio si chiude con una declaratoria di inammissibilità, non con una decisione sul fondamento delle doglianze originarie.
Come è indicizzato
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