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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25783/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva revocato il sequestro preventivo di una somma di euro 179.023,97, accantonata su un conto corrente acceso presso una banca, ordinandone la restituzione al liquidatore della società intestataria del rapporto. L'istituto di credito, quale terzo presso il quale le somme erano state sequestrate, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 178, lett. c), 263, commi 2 e 6, 666 e 127 c.p.p., nonché nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p. Sosteneva che la revoca del sequestro fosse stata disposta senza previa celebrazione dell'udienza camerale partecipata e senza che fosse assicurato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, incluso il terzo presso cui le somme erano vincolate. Il ricorso richiamava inoltre il contesto del procedimento penale originario, instaurato per truffa aggravata nei confronti di un imputato poi prosciolto con sentenza irrevocabile di non doversi procedere per difetto di querela. Successivamente il ricorrente depositava rinuncia al ricorso con procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l'appello previsto dall'art. 322-bis c.p.p. La successiva rinuncia al ricorso è stata ritenuta priva di rilievo, poiché l'impugnazione era comunque inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per ritenere che l'impugnazione fosse proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita lesione del contraddittorio e del diritto di partecipazione

  • art. 263, commi 2 e 6, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per affermare la necessità della partecipazione del terzo presso cui le somme erano sequestrate all'udienza camerale

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina procedimentale camerale e alle garanzie partecipative

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come udienza che avrebbe dovuto essere previamente fissata

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione

  • art. 322-bis c.p.p.

    indicato dalla Corte come rimedio corretto contro il provvedimento di revoca del sequestro preventivo, in luogo del ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non priva di colpa

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione del provvedimento

Massime di principio

  • Il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l'appello previsto dall'art. 322-bis c.p.p.; l'uso del mezzo di impugnazione errato comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione, la successiva rinuncia al ricorso non produce effetti utili sul piano decisorio.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Le censure relative alla violazione del contraddittorio o alla motivazione del provvedimento non possono essere esaminate nel merito quando l'impugnazione sia proposta con un rimedio non consentito dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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