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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31170/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato contestato né una diversa rivalutazione nel merito della responsabilità, ma solo il rilievo di inammissibilità per genericità dei motivi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30/06/2025. Dal testo emerge che il primo motivo contestava, in sostanza, la valutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento alla fonte testimoniale e alla pretesa acredine nutrita nei confronti del ricorrente da parte di un soggetto indicato come Marinaccio; la Corte lo qualifica però come motivo genericamente proposto in fatto, alla luce della convergente testimonianza e dell'esclusione di riscontri alla dedotta inimicizia. Il secondo motivo riguardava la determinazione della pena, ma è stato ritenuto anch'esso generico, anche perché la pena era stata determinata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non può essere sollecitato con censure meramente fattuali o genericamente formulate; i motivi devono essere specifici e idonei a confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico questioni di fatto già vagliate dai giudici di merito, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Anche le censure sulla dosimetria della pena devono essere specifiche; non è sufficiente lamentare in astratto l'eccessività della sanzione quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale o comunque con motivazione non manifestamente illogica.
  • La deduzione di un preteso movente di inimicizia o acrimonia di un testimone non è sufficiente se non è supportata da elementi concreti e se la sentenza di merito ha valorizzato una convergente fonte testimoniale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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