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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00966/2025,

Giustizia amministrativa202509896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 966/2025, della quale era stata chiesta la sospensione cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Le imprese componenti un costituendo raggruppamento temporaneo hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna relativa alla procedura di affidamento identificata dal CIG A03EB382B1, chiedendo la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. In camera di consiglio, l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare, in considerazione della fissazione dell'udienza del 26 marzo 2026 per la trattazione del merito dell'appello. Il Collegio ha inoltre precisato che, allo stato, non risultavano allegate ragioni di privacy idonee a giustificare l'oscuramento disposto in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza cautelare e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. L'ordinanza non ha deciso il merito dell'appello, già fissato per l'udienza del 26 marzo 2026. Il Collegio ha altresì rilevato l'assenza, allo stato, di ragioni di privacy idonee a giustificare l'oscuramento disposto in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare, determinata dalla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, comporta la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda cautelare, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita alla domanda cautelare non definisce il merito dell'appello, che resta devoluto all'udienza già fissata.
  • L'oscuramento degli atti o della pronuncia può essere mantenuto soltanto in presenza di ragioni di privacy idonee e specificamente allegate.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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