Cassazione Civile, Ordinanza n. 02368/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato il 25 marzo 2021 da una società a un lavoratore. Nel rito speciale ex L. 92/2012, il Tribunale di Vicenza aveva confermato l'ordinanza resa nella fase sommaria, rigettando l'impugnativa del recesso; la Corte d'Appello di Venezia aveva poi dichiarato inammissibile l'appello del lavoratore perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 58, L. 92/2012. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la sentenza d'appello che aveva dichiarato tardivo l'appello e, secondo quanto riferito nel provvedimento, contestando anche l'applicabilità del cd. rito Fornero. La società ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso per cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato tale rilievo: nel rito Fornero il termine breve per ricorrere in cassazione è di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1, comma 62, L. 92/2012; poiché la sentenza d'appello era stata comunicata il 24 giugno 2024 e il ricorso era stato notificato il 20 dicembre 2024, il ricorso risultava proposto oltre il termine decadenziale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e applicando anche le conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, trattandosi di controversia soggetta al rito Fornero, il termine per proporre ricorso per cassazione decorresse dalla comunicazione della sentenza d'appello ed fosse di 60 giorni. Poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine, lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio; il giudizio è stato poi trattato ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. a seguito dell'istanza della parte ricorrente.
Norma applicata per la trattazione in camera di consiglio dopo la contestazione della proposta di definizione anticipata.
La Corte territoriale lo ha applicato per dichiarare tardivo l'appello, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
È il termine speciale di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione nel rito Fornero, decorrente dalla comunicazione del provvedimento e operante a pena di decadenza.
Richiamato per affermare che il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. opera solo in caso di mancata comunicazione della sentenza.
Termine lungo richiamato solo come regola residuale, non applicabile quando la sentenza sia stata comunicata nel rito speciale.
La modifica del regime generale della comunicazione non incide sulla disciplina speciale dettata per il rito Fornero.
Richiamato come base della tutela invocata dal lavoratore nell'impugnazione del licenziamento.
Applicati perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento delle somme previste per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito speciale introdotto dalla L. 92/2012, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni e decorre dalla comunicazione della sentenza, trattandosi di disciplina speciale derogatoria rispetto al regime generale delle impugnazioni.
- La comunicazione del provvedimento rileva ai fini della decorrenza del termine breve nel rito Fornero; il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera solo quando la sentenza non sia stata comunicata.
- Nelle controversie di licenziamento assoggettate al rito Fornero, il regime speciale si estende a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, secondo i principi di ultrattività del rito e di apparenza.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine speciale decadenziale, esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Se il giudizio è definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
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