Cassazione Penale, Ordinanza n. 12322/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il controllo di legittimità è stato ritenuto non superabile perché la censura investiva solo la valutazione del trattamento sanzionatorio e mirava a ottenere una diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Trieste dell'11/03/2024. Dal testo emerge soltanto che l'impugnazione censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando in sostanza l'inadeguatezza della motivazione sul punto. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era articolata e congrua e che la doglianza si risolveva in una diversa valutazione dei dati di fatto emersi nel giudizio di merito, come tale non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione dei dati di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, manifestamente illogica o comunque non congrua; non basta contrapporre una lettura alternativa degli elementi già considerati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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