Cassazione Penale, Sentenza n. 23310/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione della legge 13/12/1989 n.401, art.6 (richiamato nel ricorso) e dell'art.178 lett. c) c.p.p.: si lamenta l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, dato che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 12/07/2022 alle ore 16:20 e la convalida giudiziale è stata pronunciata il 13/07/2022 alle ore 14:00, cioè prima della decorrenza del termine dilatorio di 48 ore necessario per garantire il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il principio consolidato che la convalida del G.I.P. non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, ha dichiarato la nullità della convalida intervenuta il 13/07/2022 alle ore 14:00 in violazione del termine dilatorio. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore dell'11/07/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; è invece mantenuta l'intangibilità della parte relativa al divieto di accesso. Il dispositivo dispone inoltre la comunicazione del provvedimento al Questore.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
La convalida del provvedimento questorile richiede il rispetto di un termine dilatorio (la giurisprudenza indica 48 ore) dalla notifica all'interessato per garantire il contraddittorio cartolare; la sua violazione rende la convalida nulla.
codice di procedura penale - art. 178 lett. c)
Il mancato rispetto del termine dilatorio di cui sopra configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p., con conseguente annullamento del provvedimento convalidato.
Massime di principio
- La convalida giudiziale del provvedimento questorile non può avvenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica all'interessato; il computo parte dall'effettivo momento di notifica indicato nel verbale.
- La violazione del termine dilatorio di 48 ore costituisce nullità di ordine generale ex art.178 lett. c) c.p.p. e può determinare l'annullamento senza rinvio della convalida.
- L'inefficacia del provvedimento può essere parziale: obblighi diversi (es. obbligo di presentazione vs divieto di accesso) possono avere esiti differenti se solo alcune parti risultano viziate.
- È essenziale documentare con precisione l'ora e la modalità della notifica; la prova dell'orario è decisiva per la tutela del diritto di difesa.
- In casi analoghi il difensore deve tempestivamente impugnare la convalida e può ottenere l'annullamento della parte viziata; d'altra parte l'autorità amministrativa (Questore) può adottare provvedimenti cautelari ma la convalida giudiziale deve rispettare i termini previsti per non essere nulla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23299/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23300/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23301/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23302/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23304/2023 del 29/05/2023
- Sentenza penale · 29 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23305/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →