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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33809/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., deducendo vizio di motivazione per il rigetto, in sede d'appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il difensore aveva chiesto acquisizione orale e audizione del perito del RIS, del medico legale e del teste Ciro Amendola per chiarire la compatibilità delle tracce biologiche e della dinamica del delitto, nonché per evidenziare presunte contraddizioni e lacune nelle relazioni tecniche e nelle dichiarazioni investigative; si è inoltre lamentata una violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) per l'uso delle sole relazioni scritte senza interrogare gli esperti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice d'appello, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della motivazione e non sulla concreta rilevanza delle prove. La Corte ha ritenuto adeguata e completa la motivazione della Corte di assise d'appello di Napoli, che aveva valorizzato le relazioni del RIS e del medico legale (spiegando la marginalità di un terzo profilo genetico e la compatibilità delle lesioni con un arma contundente), e aveva valutato come congetturale e priva di riscontri la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa. Pertanto non sussisteva la necessità di ulteriori audizioni; il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato anche con acquisizione degli atti ai sensi dell'art. 493, comma 3 c.p.p. Resta pertanto confermata la condanna inflitta in primo grado per l'omicidio di Luigi Fontanarosa (20/04/2021) con pena di 24 anni di reclusione, già confermata in appello il 31/10/2023.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020

    art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

    Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti nelle modalità previste; qui la procedura è stata svolta ai sensi di tale norma

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione volto a censurare il vizio di motivazione della decisione impugnata; consente il sindacato in ordine alla motivazione dei provvedimenti del giudice di merito

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: istituto eccezionale e discrezionale in appello; la Corte ha richiamato che il sindacato si limita a verificare il buon governo dei principi di tale disposizione

  • art. 493, comma 3 c.p.p.

    art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti del pubblico ministero per accordo delle parti; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di relazioni tecniche e dichiarazioni investigative in tale modo non violi il contraddittorio salvo specifiche esigenze di precisazione

  • art. 501 c.p.p.

    Regola gli accertamenti tecnici e richiama l'applicabilità, in quanto compatibile, delle regole sull'esame dei testimoni; la Corte ha ritenuto che anche per relazioni tecniche acquisite per il fascicolo il contraddittorio sia rispettato e che la necessità di audizione orale dipenda dalla loro incompletezza

  • art. 111, comma 3 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha precisato che il principio è rispettato anche quando le relazioni tecniche sono acquisite per il dibattimento e non sussiste necessità di audizione orale senza specifiche ragioni

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma citata per delimitare il sindacato su eventuale mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha osservato che la censura non era formulata nei termini di tale disposizione

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello; il controllo di legittimità verifica solo la completezza e l'adeguatezza della motivazione del diniego, non la fondatezza sostanziale dell'ulteriore prova richiesta.
  • L'acquisizione di relazioni tecniche o dichiarazioni investigative al fascicolo per il dibattimento (art. 493, comma 3 c.p.p.) non implica automaticamente violazione del contraddittorio: l'audizione orale degli autori di tali atti è necessaria solo se emergono esigenze probatorie specifiche, concrete e non generiche.
  • Per ottenere in appello la rinnovazione dell'istruttoria il difensore deve indicare con precisione le lacune o le contraddizioni rilevanti delle risultanze già acquisite e spiegare perché tali criticità richiedono necessariamente l'assunzione orale di ulteriori prove o l'audizione dei consulenti tecnici.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sul diniego di rinnovazione si limita a valutare la 'struttura argomentativa' della decisione di merito: se questa è completa, coerente e affronta le principali obiezioni, il rigetto non può essere annullato.
  • La presenza di evidenze tecniche parziali o di profili 'minoritari' (es. tracce genetiche marginali) non determina automaticamente l'inefficacia probatoria delle risultanze se il giudice di merito fornisce spiegazioni razionali e congrue sulla loro incidenza probatoria.

Testo integrale

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