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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00282/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto dell'amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non indica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né specifica i motivi di merito dedotti; risulta soltanto che l'appellante ha contestato gli argomenti articolati nell'ordinanza di primo grado, ritenendoli non idonei a escludere la fondatezza delle proprie doglianze. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell'appellante fossero manifestamente prive di profili di fondatezza. L'appello non ha scalfito gli articolati argomenti contenuti nell'ordinanza cautelare appellata, che il Collegio ha dichiarato di condividere. Non è stata quindi concessa alcuna misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, il giudice amministrativo decide sulla base di una sommaria delibazione del fumus boni iuris e può respingere l'istanza quando le doglianze appaiano manifestamente prive di fondatezza.
  • L'appello cautelare deve confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata; se non ne scalfisce gli argomenti decisivi, il giudice può confermare il rigetto della domanda cautelare mediante adesione alla motivazione del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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