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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro provvedimenti amministrativi comportanti la cessazione dell’attività artigianale nei locali oggetto della controversia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa artigiana)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Campania, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di appello né il contenuto puntuale dei provvedimenti amministrativi contestati. La domanda cautelare è stata fondata sul rischio che la mancata sospensione determinasse la cessazione dell’attività imprenditoriale, con pregiudizio grave e irreparabile per la continuità dell’impresa e per i posti di lavoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza appellata. Ha ritenuto che le questioni prospettate con l’appello richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito e che, nelle more, la cessazione dell’attività artigianale potesse produrre un pregiudizio grave e irreparabile alla continuità dell’impresa. Nel bilanciamento degli interessi, anche sociali, connessi alla salvaguardia dei posti di lavoro, il giudice ha quindi disposto che la decisione di merito fosse assunta re adhuc integra, evitando provvisoriamente la cessazione dell’attività. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 5 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza ... presentata in via incidentale dalla parte appellante

    La disposizione è stata applicata per valutare e accogliere la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi di gravame richiedono un approfondimento proprio del merito e la mancata sospensione della sentenza può determinare la cessazione dell’attività imprenditoriale, il giudice può sospenderne l’esecutività per consentire la decisione di merito re adhuc integra.
  • Il pericolo di grave e irreparabile pregiudizio può sussistere quando l’esecuzione della sentenza comporti l’interruzione della continuità aziendale; nella ponderazione cautelare assumono rilievo anche gli interessi sociali collegati alla salvaguardia dei posti di lavoro.
  • La tutela cautelare in appello può essere concessa senza anticipare la decisione sui motivi di merito, quando l’esigenza di preservare provvisoriamente la situazione esistente prevale, nel bilanciamento degli interessi, sull’immediata esecuzione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIndustria, artigianato e attività produttive
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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