Ordinanza n. 3257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio sfavorevole, non ulteriormente specificato nel testo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di un'impresa individuale ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Puglia, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non espone analiticamente i motivi d'appello, ma riferisce che le censure dell'appellante erano dirette a contestare la valutazione posta a fondamento dell'ordinanza cautelare, relativa alla contiguità della ricorrente con un soggetto indicato come ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio e attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, affermando che l'ordinanza del TAR resisteva alle censure dell'appellante, giudicate inidonee a confutare la valutazione della contiguità con un esponente di un sodalizio criminoso. Quanto al periculum in mora, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a scongiurare rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda cautelare quando le censure non siano idonee a confutare la valutazione del primo giudice circa la contiguità dell'interessato con esponenti della criminalità organizzata.
- Nella valutazione del periculum in mora, l'interesse pubblico a prevenire il rischio di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata può prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'atto nelle more della definizione del giudizio di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →