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Ordinanza

Ordinanza n. 3257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio sfavorevole, non ulteriormente specificato nel testo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare di un'impresa individuale ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Puglia, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non espone analiticamente i motivi d'appello, ma riferisce che le censure dell'appellante erano dirette a contestare la valutazione posta a fondamento dell'ordinanza cautelare, relativa alla contiguità della ricorrente con un soggetto indicato come ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio e attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, affermando che l'ordinanza del TAR resisteva alle censure dell'appellante, giudicate inidonee a confutare la valutazione della contiguità con un esponente di un sodalizio criminoso. Quanto al periculum in mora, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a scongiurare rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda cautelare quando le censure non siano idonee a confutare la valutazione del primo giudice circa la contiguità dell'interessato con esponenti della criminalità organizzata.
  • Nella valutazione del periculum in mora, l'interesse pubblico a prevenire il rischio di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata può prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'atto nelle more della definizione del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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