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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24415/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per tentata rapina impropria resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata rapina impropria. In ricorso ha dedotto, da un lato, la violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa ai fini dell'affermazione di responsabilità; dall'altro, il vizio di motivazione per l'asserita mancanza di elementi di riscontro a tali dichiarazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e che, in sostanza, mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6402 c.p.p.

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per affermare che alla Corte di cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Le doglianze che ripropongono questioni di merito già esaminate e motivate dal giudice territoriale sono inammissibili se dirette solo a sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa delle prove.
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del relativo bisogno di riscontri, ove già affrontata dal giudice di merito con argomentazione congrua, non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa ponderazione del materiale fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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