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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00879/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 1 marzo 2024. Ha dedotto, in sintesi: 1) l'illegittima acquisizione della querela presentata da una persona offesa, in asserita violazione degli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'atto sarebbe stato usato impropriamente per la ricostruzione del fatto; 2) la mancata assunzione della testimonianza della medesima persona offesa, lamentando il diniego di rinnovazione istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p.; 3) l'erronea esclusione, da parte della Corte territoriale, del concorso dell'imputato nel reato presupposto della ricettazione dell'assegno a lui attribuito, censurando la valutazione delle risultanze processuali e l'accertamento in fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, il secondo manifestamente infondato perché la rinnovazione istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata, e il terzo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità, manifestamente infondato il secondo sul diniego di rinnovazione istruttoria, e non consentito il terzo perché diretto a una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 431, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'acquisizione della querela; la Corte non ravvisa la dedotta violazione perché il motivo è aspecifico e non indica quali elementi di fatto sarebbero stati tratti illegittimamente dall'atto.

  • art. 511, comma 4, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di utilizzazione della querela; la Corte esclude la censura per difetto di specificità.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruzione di primo grado e alla necessità di decidere non allo stato degli atti; la relativa valutazione è discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 507 c.p.p.

    richiamato con riferimento al mancato esercizio del potere di integrazione probatoria da parte del Tribunale; la Corte valorizza la motivazione della Corte d'appello che ha condiviso il diniego di assunzione della testimonianza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso che denuncia l'uso di un atto processuale deve essere specifico: non è sufficiente richiamare la presunta violazione di legge, ma occorre indicare quali concreti elementi di ricostruzione del fatto siano stati illegittimamente tratti dall'atto contestato.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello non è automatica, ma richiede la verifica dell'incompletezza dell'istruzione svolta in primo grado e della necessità di decidere non allo stato degli atti; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e delle risultanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • La censura relativa all'omessa escussione di un testimone è infondata se il giudice d'appello dà conto in modo adeguato delle ragioni per cui non occorreva integrare l'istruzione probatoria.
  • Quando la sentenza impugnata fonda l'esclusione di una diversa ricostruzione fattuale sull'assenza di elementi probatori e sulla non attendibilità o contrasto della versione dell'imputato con gli atti, la contestazione che pretenda una diversa lettura del materiale probatorio non è consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniProveRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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