Cassazione Penale, Ordinanza n. 08456/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando il mancato riconoscimento di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché non sorretto da una specifica e adeguata articolazione delle ragioni di censura.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per il possibile rilievo officioso di cause di non punibilità; la Corte osserva che la doglianza sul suo mancato riconoscimento è stata formulata in modo generico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e adeguatamente articolate; la mera enunciazione di vizi di motivazione o violazione di legge, senza sviluppo argomentativo, ne determina l'inammissibilità.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una causa di non punibilità richiede l'indicazione concreta degli elementi dai quali essa dovrebbe emergere; un rilievo assertivo e non circostanziato è insufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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