Ordinanza n. 161/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Forlì-Cesena recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6 della l. 401/1989, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, l’erroneità o insufficienza della propria identificazione, la mancata identificazione di altri soggetti coinvolti negli scontri, la natura asseritamente passiva della propria condotta, il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità personale, l’assenza di armi, l’inadeguatezza e sproporzione della durata biennale del divieto e la genericità dell’individuazione delle manifestazioni e dei luoghi cui il divieto si riferiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, in via prima facie, che l’identificazione fosse avvenuta scrupolosamente e sulla base di indizi non efficacemente contestati; la mancata identificazione di altri partecipanti agli scontri è stata considerata irrilevante. Dai verbali e dalla documentazione fotografica è risultata una partecipazione volontaria e premeditata a un’azione di gruppo violenta, con il volto coperto, sebbene senza armi. Il TAR ha quindi escluso sia la condotta meramente passiva sia il difetto di motivazione sulla pericolosità. Ha ritenuto proporzionata la durata di due anni, anche in confronto ai cinque anni applicati a soggetti che brandivano armi improprie e avevano precedenti specifici. Ha inoltre ritenuto puntuale l’indicazione delle manifestazioni vietate e sufficientemente chiara la definizione dei luoghi limitrofi. Quanto al periculum, ha escluso la prova di un danno grave e irreparabile, poiché la limitazione della libertà di circolazione è specifica e puntuale nel tempo e nello spazio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere disposto nei confronti del soggetto ritenuto coinvolto in condotte violente; nel giudizio cautelare il TAR ha ritenuto prima facie adeguati gli elementi identificativi e motivazionali posti a fondamento del DASPO.
Disciplina la tutela cautelare; la misura è stata negata per l’insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il DASPO può ritenersi assistito da fumus boni iuris quando l’identificazione del destinatario risulti prima facie scrupolosa e fondata su indizi concreti, non efficacemente contestati; la mancata identificazione di altri partecipanti ai medesimi scontri non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento riferito al soggetto identificato.
- La partecipazione a un’azione collettiva violenta può essere desunta, in sede cautelare, dalla convergenza di verbali e documentazione fotografica, anche quando il destinatario non abbia utilizzato armi, qualora la condotta evidenzi adesione volontaria e premeditata all’azione e non una presenza meramente passiva.
- La durata del DASPO deve essere valutata in rapporto alla gravità della condotta e alle misure applicate in fattispecie comparabili; la durata biennale è stata ritenuta adeguata e proporzionata rispetto a una durata maggiore prevista per soggetti armati e gravati da precedenti specifici.
- L’obbligo di specificità del DASPO è soddisfatto quando il provvedimento individua puntualmente le manifestazioni cui si riferisce e chiarisce in modo comprensibile l’estensione spaziale del divieto, inclusa la nozione di luoghi limitrofi.
- Il periculum in mora non sussiste quando il divieto incide sulla libertà di circolazione in modo circoscritto e puntuale sotto il profilo temporale e spaziale e il ricorrente non dimostri un danno grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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