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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05169/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società del settore bancario, cessionaria di crediti per forniture sanitarie, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a forniture rese a un'azienda sanitaria provinciale. L'ente proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, assenza dei documenti di trasporto, non riferibilità delle fatture, parziali pagamenti già intervenuti e errori nel calcolo degli interessi moratori. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo solo in parte, condannando l'ente al pagamento del capitale residuo e degli interessi dalla domanda giudiziale. La corte d'appello respingeva l'appello del creditore, ritenendo non provata la ricezione delle fatture da parte del debitore e quindi non applicabile il regime degli interessi moratori dalla scadenza ex d.lgs. 231/2002; confermava inoltre la liquidazione delle spese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 4 d.lgs. 231/2002 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo di avere prodotto tutte le fatture e che il giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la loro ricezione e nel negare gli interessi dalla scadenza; 2) violazione delle regole sulle spese processuali e sui parametri forensi, contestando la compensazione parziale nel primo grado e la condanna integrale alle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove e perché non confrontato con la ratio decidendi, fondata sulla mancata allegazione/prova della data di ricezione delle fatture e degli elementi necessari a individuare il dies a quo degli interessi moratori. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la disciplina delle spese è correttamente applicata quando una parte sia solo parzialmente vittoriosa in primo grado e integralmente soccombente in appello, e che il sindacato di legittimità non può estendersi all'opportunità della compensazione o alla quantificazione delle spese se contenuta nei limiti di legge e tariffari. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    il termine di pagamento decorre dalla ricezione della fattura o della richiesta equivalente; per ottenere gli interessi moratori dalla scadenza occorre provare la data di ricezione e il ritardo imputabile al debitore.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    in difetto di prova della ricezione della fattura, gli interessi moratori sono stati fatti decorrere dalla domanda giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    la parte deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi della pretesa; il giudice non può supplire con indagini officiose oltre i limiti del principio dispositivo e del devolutum.

  • art. 246 c.p.c.

    è stata richiamata l'incapacità a testimoniare del soggetto indicato dalla ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova e alla necessità che il creditore provi i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • d.m. n. 55/2014

    i compensi liquidati devono essere ricondotti ai parametri forensi vigenti.

  • d.m. n. 37/2018

    ha aggiornato i parametri di liquidazione delle spese processuali.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Per ottenere gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento, il creditore deve allegare e provare la ricezione della fattura o della richiesta equivalente e gli ulteriori elementi che consentano di individuare con precisione il dies a quo della mora.
  • La mera produzione in atti di fatture o di prospetti interni non basta, di per sé, a dimostrare la decorrenza degli interessi moratori se non sono specificati i singoli documenti, le date di ricezione e gli importi effettivamente rimasti insoluti.
  • Il giudice non è tenuto a supplire con indagini officiose alle carenze allegatorie e probatorie della parte, poiché ciò violerebbe il principio dispositivo e i limiti del devolutum.
  • In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione si limita alla verifica del rispetto del principio di soccombenza; restano insindacabili, salvo violazione dei limiti legali, la scelta di compensare in tutto o in parte le spese e la loro quantificazione.
  • La compensazione parziale delle spese è compatibile con una soccombenza reciproca o con una vittoria solo parziale della parte, mentre la condanna integrale alle spese del grado successivo è conseguenza della soccombenza piena in appello.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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