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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32261/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la statuizione sulla confisca ritenendola sproporzionata: sostengono che non sarebbe stata realizzata alcuna lottizzazione (solo due cancelli e recinzioni provvisorie), nessuna trasformazione urbanistica permanente o frazionamento reale, i manufatti sarebbero prefabbricati e temporanei e l'area sarebbe già lottizzata/urbanizzata e non più fondo agricolo; chiedono che il giudice del rinvio valuti la proporzionalità della confisca alla luce della giurisprudenza convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché consistono in valutazioni di fatto (esistenza di lottizzazione, natura delle recinzioni e dei manufatti, trasformazione urbanistica, natura dell'area) non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha altresì osservato che la Corte di appello aveva motivato ampiamente la confisca, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite "Perroni", gli atti istruttori (atti notarili, controlli di P.G.), il frazionamento materiale mediante rete metallica, la realizzazione di prefabbricati abitativi collegati alla rete elettrica in zona F2 e area sottoposta a vincolo paesistico, giustificando così la misura. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Pronuncia Sezioni Unite "Perroni"

    Richiamata dalla Corte di appello e dalla Cassazione come riferimento giurisprudenziale sul tema della confisca legata a fatti di lottizzazione abusiva; conferma che la confisca può essere disposta quando emergano elementi concreti di frazionamento, trasformazione permanente e responsabilità accertata nel rispetto delle garanzie difensive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per i ricorsi inammissibili, prevedendo l'onere delle spese processuali e la possibilità di un versamento in favore della Cassa delle ammende; applicato dalla Corte nella misura equitativamente fissata.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata per valutare la responsabilità colposa nella proposizione del ricorso; nella vicenda la Corte non ha ravvisato elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina questioni di fatto: i temi probatori e le valutazioni sulla realità o natura degli elementi materiali (es. esistenza di lottizzazione, carattere permanente o provvisorio di opere, frazionamenti materiali) devono essere contestati già in sede di merito; in Cassazione si discutono principalmente questioni di diritto e vizi di motivazione specificamente individuati.
  • Per impugnare con successo una misura ablativa come la confisca è necessario articolare motivi di diritto concreti (es. violazione di legge, vizio logico-giuridico nella valutazione della proporzionalità, omessa considerazione di elementi decisivi) e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche sulla carenza motivazionale sono insufficienti.
  • La confisca connessa a lottizzazione abusiva è sostenuta quando emergono elementi oggettivi di frazionamento e trasformazione permanente del territorio (es. atti notarili di frazionamento, suddivisione materiale del suolo, opere stabili, collegamenti a reti elettriche), e la valutazione di tali elementi spetta in primo luogo al giudice del fatto.
  • Se la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile possono seguire condanne alle spese e il pagamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso non esclude automaticamente tali conseguenze se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
  • Quando si impugna in Cassazione una decisione sui provvedimenti confiscativi, è strategico contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito (citando passi specifici della sentenza) e sviluppare argomentazioni di diritto (es. vizio di motivazione, travisamento della prova, eccesso di confisca rispetto alla normativa e alla giurisprudenza della Corte EDU), evitando mera reiterazione di valutazioni meramente criminologiche o fattuali.

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