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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20805/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per occupazione di immobile senza titolo e per la mancata regolarizzazione della posizione. Nel ricorso deduceva, da un lato, il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte territoriale disposto l'escussione del testimone indicato come rilevante; dall'altro, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla formazione della prova indiziaria a suo carico. La difesa sosteneva, in sostanza, che la mancata audizione del teste avrebbe inciso sull'affermazione di responsabilità e sulla valutazione degli indizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese con motivazione ritenuta esaustiva e priva di vizi logici. Ha inoltre osservato che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e presentavano genericità, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva invece illustrato in modo adeguato gli elementi posti a fondamento della responsabilità, tra cui la protratta occupazione dell'immobile, la fissazione della residenza in assenza di titolo legittimante e la mancata effettiva regolarizzazione nonostante la presentazione di una istanza di sanatoria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice contestata alla ricorrente, in relazione all'occupazione senza titolo dell'immobile.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato come ulteriore disposizione incriminatrice contestata alla ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito con motivazione logica e sufficiente.
  • Non è consentito in sede di legittimità proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio o degli indizi, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica.
  • La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria o sull'omessa escussione di un testimone è infondata quando non si dimostri la decisività della prova richiesta e la sua idoneità a scardinare la motivazione di merito.
  • Ai fini dell'affermazione di responsabilità per occupazione senza titolo, possono assumere rilievo la protratta occupazione dell'immobile, la stabile fissazione della residenza in assenza di un titolo legittimante e la mancata effettiva regolarizzazione della posizione, anche a fronte della mera presentazione di un'istanza di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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