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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7453/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida del provvedimento questorile di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) e l'obbligo di presentarsi presso autorità di PS. Due i motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione del tempo utile a presentare memorie/deduzioni (contestazione dell'effettività del termine di 48 ore e dell'impossibilità pratica di accesso agli atti, per la notifica avvenuta il venerdì mattina prima di Ferragosto con uffici chiusi il sabato); (2) vizio di motivazione e difetto di gradualità della misura: il G.I.P. avrebbe errato nel valutare la rilevanza di un precedente DASPO del 2007 (terminato nel 2012) senza adeguata distinzione tra "recidivi recenti" e "recidivi datati" e senza argomentare la congruità della durata e dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ricordato il principio consolidato secondo cui il destinatario del provvedimento ha un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per consultare la documentazione e presentare memorie; la convalida del G.I.P. non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica. Nel caso concreto la notifica è avvenuta l'11/08/2023 e la convalida il 14/08/2023, quindi il termine è stato rispettato. Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha comprovato di aver tentato e non potuto accedere agli atti (onere probatorio a carico del destinatario che deduce la lesione del diritto di difesa). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che un precedente DASPO terminato nel 2012 produce una presunzione di pericolosità di natura relativa (non assoluta): il ricorrente non ha fornito elementi per superare tale presunzione e i fatti contestati (rissa con occupazione della carreggiata) confermano la rinnovata pericolosità; la durata imposta è risultata comunque inferiore ai limiti massimi di legge. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi rilevanti)

    facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento

    La Corte interpreta la norma in senso costituzionalmente orientato stabilendo che il destinatario ha un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per consultare la documentazione e presentare memorie; la convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine e il destinatario può accedere agli atti anche in Questura o presso la Procura

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione o insufficienza della motivazione); la Corte lo ha ritenuto infondato in relazione alla ricostruzione dei termini e dell'effettività del diritto di difesa nel caso concreto

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che le censure dedotte abbiano configurato il vizio previsto

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 (Sangrelli)

    Giurisprudenza richiamata sul tema della "recidiva": se il nuovo DASPO viene applicato entro tre anni dalla cessazione del precedente sussiste una presunzione assoluta di pericolosità; oltre tale termine la presunzione diviene relativa e può essere superata dall'interessato

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023 (Salvador) e altre precedenti

    Giurisprudenza consolidata utilizzata per fissare il principio dei 48 ore e per precisare che l'onere di provare l'impossibilità di accesso agli atti spetta al destinatario che deduca la lesione del diritto di difesa

Massime di principio

  • Al destinatario di un DASPO spetta un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per consultare la documentazione e presentare memorie al G.I.P.; la convalida non può intervenire prima del decorso di tali 48 ore
  • Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato non solo presso il G.I.P. ma anche in Questura o presso la Procura: chi lamenta di non aver potuto esercitarlo deve documentare i tentativi e l'effettiva impossibilità
  • I precedenti DASPO terminati da oltre tre anni producono una presunzione di pericolosità relativa, che il destinatario può tentare di superare con prove; i DASPO "recenti" (entro tre anni dalla cessazione del precedente) comportano una presunzione più stringente
  • Il giudice che convalida può fare riferimento al provvedimento impugnato per valutare la sussistenza dei presupposti e la congruità della misura; l'assenza di elementi probatori a discarico da parte del ricorrente rende difficile superare la presunzione di pericolosità
  • Per chi riceve un DASPO, l'azione difensiva efficace richiede tempestività (richiesta di accesso agli atti immediata) e documentazione delle pratiche compiute; lamentare solo la collocazione temporale della notifica (es. giorno festivo) senza prove di tentativi concreti non sufficiente

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