Cassazione Penale, Sentenza n. 24426/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizi di motivazione (ritenuta apparente) in ordine alla conferma della responsabilità penale, sostenendo che la condotta contestata non avrebbe leso l'ordine pubblico e sarebbe stata riconosciuta in circostanze diverse da quelle valutate dai giudici di merito; inoltre deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse occasionale e quindi meritevole della diminuzione di pena prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte consistessero in mere doglianze di merito sulle valutazioni probatorie della Corte territoriale e non in criteri di nullità, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione aventi rilievo cassazionistico. La Corte ha inoltre ritenuto insindacabile in questa sede la valutazione negativa della non occasionalità della condotta e della "pervicacia" dell'imputato nel proseguire l'attività di parcheggiatore abusivo nonostante i provvedimenti questorili, giustificando così l'esclusione dell'art. 131-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017
Norma richiamata come titolo di reato in relazione alla condotta continuata di parcheggiatore abusivo; la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie riconducibile a tale disposizione in combinato con le norme richiamate
art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla L. n. 132 del 2018
Richiamata in rapporto alla disciplina sanzionatoria applicabile all'attività illecita di parcheggiatore abusivo; utilizzata unitamente al d.lgs. n. 14/2017 per inquadrare la condotta contestata
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della causa di diminuzione per la condotta 'non occasionale', valorizzando la persistenza, i precedenti e la "pervicacia" dell'imputato nel violare le misure; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione in questa sede
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano ad impugnare la valutazione di merito delle prove (attendibilità, persuasività, comparazione tra elementi probatori) senza contestare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
- Per ottenere la qualifica di 'occasionalità' ai fini dell'art. 131-bis c.p. è necessario che la condotta sia episodica e non esprimente una persistenza o 'pervicacia': recidive, reiterazione nonostante provvedimenti e precedenti a carico rendono probabile l'esclusione della diminuzione
- Le contestazioni sulle ricostruzioni fattuali compiute dalla Corte territoriale devono confrontarsi in modo puntuale con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata; la mera richiesta di una diversa lettura dei fatti è inammissibile in cassazione
- Quando la Corte d'appello conferma la valutazione del primo giudice con motivazione coerente e non manifestamente illogica, la Cassazione difficilmente ammetterà censure meramente riformulative degli esiti probatori
- In sede di ricorso per cassazione conviene puntare su profili di diritto chiari (violazioni normative, errori di diritto, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) piuttosto che su un diverso apprezzamento delle prove
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