Cassazione Penale, Ordinanza n. 09852/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Dal testo emerge che i fatti riguardavano una fase di arresto: secondo la ricostruzione confermata in appello, l'imputato avrebbe reagito con un pugno teso al volto dell'operante; il colpo, parato, avrebbe comunque causato la frattura di un dito della mano dell'agente. Il ricorso riproduceva censure già esaminate e confutate in appello, contestando la ricostruzione del fatto e la configurabilità dei reati; inoltre lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano manifestamente infondate o comunque volte a prospettare una versione edulcorata dei fatti rispetto a quella logicamente e compiutamente ricostruita dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a riprodurre censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello e che la ricostruzione del fatto operata nel merito fosse completa e logica. Ha inoltre escluso la possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. in ragione della gravità dei fatti e della consistenza delle lesioni, osservando altresì che entrambi i reati erano comunque fuori dalla possibile operatività dell'istituto. Sono state ritenute non decisive anche le doglianze su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, giustificati dai fatti e dai plurimi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per la gravità concreta dei fatti e la consistenza delle lesioni, sia perché i reati contestati risultavano comunque non rientrare nell'ambito di possibile operatività dell'istituto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già adeguatamente confutate dal giudice di merito e non si confronta in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la concreta offensività della condotta e l'entità delle conseguenze lesive risultino incompatibili con l'istituto; inoltre, ove i reati contestati siano estranei alla sua applicabilità, la doglianza è manifestamente infondata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili solo se privi di adeguata motivazione; quando il giudice valorizza la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione in assenza di illogicità manifeste.
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