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Parere

Parere n. 632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 22 marzo 2023 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 22 marzo 2023 con cui è stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 1° marzo 2021. Il diniego era fondato sull’emersione, nel corso della verifica della permanenza dei requisiti, di una comunicazione di notizia di reato relativa a maltrattamenti in famiglia e minaccia, commessi nel contesto familiare e nei confronti di minori. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha sostenuto di essere integrato nella società italiana, di rispettare le regole di civile convivenza, che si trattasse di un unico episodio e che la vicenda fosse già conoscibile dall’amministrazione prima della conclusione del procedimento. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione e ha richiamato la remissione della querela e la successiva archiviazione o improcedibilità del procedimento penale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha esaminato congiuntamente i motivi. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere sovrano e un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità. Non sussiste un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza, ma soltanto una valutazione amministrativa sull’opportunità del suo stabile inserimento nella comunità nazionale e sulle garanzie di rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento. La Sezione ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito alla vicenda penale, poiché i fatti materiali non erano stati contestati dal ricorrente e riguardavano beni giuridici fondamentali, quali l’integrità fisica e morale della persona, nel contesto familiare e con coinvolgimento di minori. La remissione della querela e la successiva sentenza di improcedibilità non sono state considerate sufficienti a escludere la rilevanza amministrativa dei fatti, autonomamente apprezzabili nell’ambito della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente e non affetta dai vizi dedotti.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato e subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dello status morale e civile del richiedente. Il sindacato è limitato ai profili estrinseci e formali della valutazione amministrativa.

Rilevanza autonoma dei fatti oggetto di procedimento penale

L’amministrazione può considerare, ai fini della concessione della cittadinanza, i fatti materiali che hanno dato luogo a una notizia di reato e a un procedimento penale, anche quando il procedimento si concluda con remissione della querela e improcedibilità, purché tali fatti non siano stati contestati nella loro materialità.

Gravità della vicenda penale

I fatti concernenti maltrattamenti e minacce, rivolti contro l’integrità fisica e morale della persona, commessi in ambito familiare e nei confronti di minori, possono essere ritenuti incompatibili con le garanzie di rispetto dei valori fondamentali richieste per l’acquisto della cittadinanza.

Sufficienza della motivazione

Il diniego è adeguatamente motivato quando individua la vicenda penale pregiudizievole e consente di comprendere le ragioni per cui essa incide negativamente sulla valutazione di integrazione e affidabilità del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare l’opportunità dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale e le garanzie di rispetto dei doveri e dei valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    richiamato dal Ministero in relazione alle osservazioni del ricorrente

    La Sezione dà atto della posizione ministeriale secondo cui la disposizione non si applica alle istanze di cittadinanza per residenza, ma alle domande di conferimento della cittadinanza iure matrimonii.

  • artt. 572 e 312 c.p.

    maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e minaccia

    La vicenda penale relativa a tali ipotesi di reato è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione discrezionale sull’affidabilità morale e civile del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 10, Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela della riservatezza dei dati relativi alla vicenda penale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 non costituisce esercizio di un diritto soggettivo dello straniero, ma espressione di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione, volto a verificare l’opportunità del suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’amministrazione può considerare non soltanto l’esistenza di condanne definitive, ma anche i fatti materiali che hanno dato luogo a una notizia di reato o a un procedimento penale, quando tali fatti siano concretamente accertati o non contestati dal richiedente.
  • La remissione della querela e la conseguente improcedibilità del procedimento penale non eliminano necessariamente la rilevanza amministrativa dei fatti sottostanti, che possono essere autonomamente valutati nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando espone la vicenda pregiudizievole e il suo collegamento con la valutazione dell’affidabilità morale e civile del richiedente, senza che sia necessario attribuire rilievo decisivo agli elementi favorevoli relativi all’integrazione sociale o lavorativa.

Diniego di cittadinanza italiana per vicenda penale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino albanese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 1° marzo 2021. Nel corso della verifica della permanenza dei requisiti, il Ministero ha acquisito un rapporto informativo della Questura dal quale risultava una comunicazione di notizia di reato del 17 novembre 2022, relativa a maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e minaccia, con conseguente avvio di un procedimento penale.

Sulla base di tale elemento, il Ministero dell’interno ha adottato il provvedimento di diniego del 22 marzo 2023. Il ricorrente ha presentato osservazioni a seguito del preavviso di diniego e, nel corso del procedimento consultivo, ha richiamato la remissione della querela e la successiva archiviazione o improcedibilità del procedimento.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • violazione e falsa applicazione di legge;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
  • violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
  • insufficienza della motivazione;
  • omessa considerazione del suo inserimento nella società italiana e della sua integrazione lavorativa e sociale;
  • irrilevanza o comunque insufficiente rilevanza di un unico episodio, già conoscibile dall’amministrazione prima della conclusione del procedimento;
  • rilevanza della remissione della querela e della definizione favorevole del procedimento penale.

Quadro giuridico della concessione della cittadinanza

La Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.

Il provvedimento è qualificato come atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità. Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza. L’amministrazione deve valutare l’interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale, le ragioni della domanda e la capacità dello straniero di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla collettività.

La valutazione riguarda anche lo status morale e civile del richiedente e può investire la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali fondamentali dell’ordinamento. Il sindacato sull’esercizio di tale potere è circoscritto ai profili estrinseci e formali, quali la logicità, la sufficienza dell’istruttoria e la motivazione.

Rilevanza della vicenda penale

La Sezione osserva che il Ministero ha fatto riferimento a una notizia di reato, ma che il ricorrente non ha contestato la materialità dei fatti sottostanti. Le sue deduzioni si sono concentrate sulla remissione della querela e sulla successiva definizione del procedimento penale.

I fatti sono stati ritenuti di sicura gravità perché riguardavano beni giuridici fondamentali, quali l’integrità fisica e morale della persona, ed erano avvenuti in ambito familiare nei confronti di minori. Tali elementi potevano quindi essere considerati dall’amministrazione nella valutazione complessiva dell’affidabilità morale e civile del richiedente.

La Sezione precisa che la remissione della querela e la sentenza di improcedibilità non escludono automaticamente la rilevanza amministrativa dei fatti. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sui fatti concretamente emersi, anche in assenza di una condanna definitiva.

Motivazione e contraddittorio

Il Consiglio di Stato dà atto che il principio del contraddittorio è stato rispettato, essendo stato comunicato il preavviso di diniego e avendo il ricorrente presentato osservazioni e controdeduzioni.

La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente, poiché individuava la vicenda penale e consentiva di comprendere la ragione per cui essa era stata considerata incompatibile con le garanzie di rispetto dei valori fondamentali richieste per la concessione della cittadinanza. Gli elementi favorevoli relativi all’integrazione sociale e lavorativa non imponevano un esito diverso, trattandosi di una valutazione complessiva e discrezionale.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il ricorrente non prevale, sicché il diniego ministeriale resta confermato.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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