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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12076/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società, ammessa al passivo di un fallimento dichiarato nel 1991 e chiuso solo nel 2021, aveva ottenuto dalla Corte d'appello un indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata della procedura concorsuale. In sede di liquidazione, però, la Corte territoriale aveva ridotto l'importo annuale dell'indennizzo da 450 euro a 270 euro applicando la diminuzione prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001, sul rilievo che i creditori ammessi al passivo erano più di cinquanta. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione della norma citata, anche in rapporto agli artt. 6 CEDU, 1 Protocollo addizionale CEDU e 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione non è applicabile alle procedure concorsuali e che il numero dei creditori non può giustificare il taglio dell'indennizzo. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il comma 1-bis dell'art. 2-bis l. n. 89/2001, riferito espressamente al "processo", non si estende alla "procedura concorsuale". Nelle procedure concorsuali la pluralità dei creditori è fisiologica e ordinaria, sicché applicare la riduzione in ragione del numero delle parti determinerebbe una penalizzazione irragionevole del creditore ammesso al passivo rispetto al partecipante a un ordinario processo di cognizione. Poiché nel caso concreto l'indennizzo era stato ridotto proprio per il numero superiore a cinquanta dei creditori insinuati, la violazione di legge è stata ritenuta palese. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001

    la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta

    la disposizione, perché riferita espressamente al "processo", non si applica alla procedura concorsuale; non può giustificare la riduzione dell'indennizzo Pinto per il solo numero dei creditori ammessi al passivo

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    richiamato in lettura comparata con l'art. 2-bis per distinguere il significato di "processo" e "procedura concorsuale"

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato a sostegno della censura di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo

  • art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro convenzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale del giusto processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale di conformazione agli obblighi internazionali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per veicolare il vizio di violazione di legge denunciato con il ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione dell'indennizzo prevista per i processi con più di dieci o cinquanta parti non è estensibile alle procedure concorsuali, perché la norma si riferisce testualmente al "processo" e non alla "procedura concorsuale".
  • Nelle procedure concorsuali la presenza di una pluralità di creditori è fisiologica; perciò l'applicazione della riduzione legata al numero delle parti produrrebbe un effetto distorsivo e irragionevole, penalizzando il creditore ammesso al passivo rispetto al litigante di un ordinario giudizio di cognizione.
  • Quando la corte di merito applica una riduzione dell'indennizzo Pinto in un fallimento o altra procedura concorsuale per il solo numero dei creditori, viola la legge e il provvedimento va cassato con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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