Cassazione Penale, Ordinanza n. 32578/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto del 9 marzo 2026, con la quale gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto contro una sentenza di patteggiamento e non riconducibile ad alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sulla base dell'accordo tra le parti e che i motivi dedotti non rientravano tra quelli proponibili ai sensi dell'art. 448 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva applicato la pena concordata tra le parti mediante il rito di applicazione della pena su richiesta.
I motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Il ricorso è stato trattato nelle forme de plano in quanto destinato a essere dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili esclusivamente i motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.; le censure generiche relative alla motivazione sul trattamento sanzionatorio o al diniego delle attenuanti generiche, non riconducibili a tali motivi, determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Il ricorso per cassazione manifestamente inammissibile contro una sentenza di patteggiamento può essere deciso nelle forme de plano previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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