Ordinanza n. 1016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma. La controversia riguardava una vicenda di ingresso nel territorio nazionale collegata a una richiesta presentata da un datore di lavoro. Il Consiglio di Stato rileva che non risulta instaurato alcun rapporto di lavoro con il datore richiedente, che mancavano ab initio i presupposti per l’ingresso sul territorio nazionale e che l’appellante non aveva allegato o dedotto un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha lasciato impregiudicata ogni questione relativa all’ammissibilità del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la tutela interinale. In particolare, ha valorizzato sia l’assenza originaria dei presupposti per l’ingresso in Italia, connessa alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, sia l’omessa allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare in appello non può essere concessa quando, allo stato degli atti, manchino ab origine i presupposti sostanziali per l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore richiedente può escludere la sussistenza dei presupposti per l’ingresso fondato sulla relativa richiesta.
- La concessione della misura cautelare richiede l’allegazione e la deduzione di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il giudice cautelare può respingere la domanda interinale senza definire le questioni relative all’ammissibilità del ricorso, lasciandole impregiudicate per la fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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