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Ordinanza

Ordinanza n. 1016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma. La controversia riguardava una vicenda di ingresso nel territorio nazionale collegata a una richiesta presentata da un datore di lavoro. Il Consiglio di Stato rileva che non risulta instaurato alcun rapporto di lavoro con il datore richiedente, che mancavano ab initio i presupposti per l’ingresso sul territorio nazionale e che l’appellante non aveva allegato o dedotto un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha lasciato impregiudicata ogni questione relativa all’ammissibilità del ricorso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la tutela interinale. In particolare, ha valorizzato sia l’assenza originaria dei presupposti per l’ingresso in Italia, connessa alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, sia l’omessa allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello non può essere concessa quando, allo stato degli atti, manchino ab origine i presupposti sostanziali per l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore richiedente può escludere la sussistenza dei presupposti per l’ingresso fondato sulla relativa richiesta.
  • La concessione della misura cautelare richiede l’allegazione e la deduzione di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Il giudice cautelare può respingere la domanda interinale senza definire le questioni relative all’ammissibilità del ricorso, lasciandole impregiudicate per la fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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