Cassazione Penale, Ordinanza n. 06389/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze erano fattuali, reiterative e dirette a sollecitare una terza valutazione del fatto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti per i reati ascritti, deducendo formalmente violazione di legge e vizio di motivazione. In realtà, secondo la Corte di cassazione, i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e miravano a ottenere una nuova e ulteriore valutazione del fatto e delle risultanze probatorie. La Corte ha rilevato che il ricorso non conteneva una vera critica di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, incompatibile con la funzione della Cassazione.
Norme richiamate
indizi a carico dell'imputato appaiono gravi, precisi e concordanti
La Corte richiama la regola di valutazione della prova indiziaria, sottolineando che il giudice di merito aveva correttamente apprezzato indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento della responsabilità.
Il ricorrente aveva evocato il vizio di motivazione, ma senza sviluppare una reale critica nei termini richiesti dalla norma; la censura è stata ritenuta solo apparente e non idonea a fondare un controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché la Corte svolge una funzione di legittimità e non di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica e realmente argomentata ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mera evocazione della norma, senza effettivo sviluppo delle censure, è insufficiente.
- La valutazione della prova indiziaria è corretta quando gli indizi sono apprezzati come gravi, precisi e concordanti secondo il parametro dell'art. 192 c.p.p.
Come è indicizzato
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