Sentenza del 03/04/2019 n. 9219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 28 settembre 2010, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 e al recupero dell’IVA sulle prestazioni di trasporto di beni importati da San Marino. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9, 69 e 71 del d.P.R. n. 633/1972 e del principio di doppia imposizione: a suo avviso, l’esenzione non spettava perché il costo del trasporto non era indicato separatamente nel documento di trasporto e non risultava verificabile l’imposizione in dogana, in assenza di vigilanza doganale. In via subordinata, con il secondo motivo, ha denunciato insufficiente motivazione sulla presenza della clausola «franco destino» nelle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: per l’esenzione dei servizi di trasporto connessi all’importazione è sufficiente che il relativo valore sia compreso nella base imponibile dell’importazione; non è necessario che l’IVA sia stata effettivamente applicata in dogana. Poiché non era controverso che il corrispettivo della spedizione fosse incluso nella base imponibile, la mancata indicazione separata non impediva l’esenzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione e della successiva pronuncia della Corte di giustizia UE.
Norme richiamate
Art. 9, primo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'art. 9, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri, «i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69».
Sono non imponibili i trasporti relativi a beni importati quando il loro corrispettivo è compreso nella base imponibile dell’importazione secondo l’art. 69; in base al principio richiamato dalla Corte di giustizia, non occorre che l’imposta sia stata effettivamente riscossa in dogana.
Art. 69, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Tale ultima disposizione stabilisce che l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'i.v.a., nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.
La base imponibile dell’importazione comprende anche le spese di inoltro fino alla destinazione comunitaria risultante dal documento di trasporto. La loro inclusione nella base imponibile è sufficiente, ai fini dell’esenzione del servizio accessorio, anche se l’IVA non è stata concretamente assolta in dogana.
Art. 9, comma 4-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nelle more, il legislatore nazionale aveva approvato una disposizione, inserita, quale comma 4-bis, all'art. 9, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili «i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».
Per i servizi accessori contemplati dalla disposizione, la non imponibilità può operare quando il corrispettivo concorre alla formazione della base imponibile, anche se questa non è stata assoggettata all’imposta. La Corte richiama tale previsione nel quadro interpretativo della controversia.
Articoli 11, B, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 77/388/CEE; articoli 86 e 144 della direttiva 2006/112/CE
A livello eurounitario, tali disposizioni trovano corrispondenza negli artt. 11, B, paragrafo 3, e 14, par. 1, lett. i), della direttiva 77/388/CE del 17 maggio 1977, oggi 86 e 144 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, secondo cui gli Stati membri esentano dall'i.v.a. le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile.
Le prestazioni di servizi connesse all’importazione sono esenti quando il loro valore è incluso nella base imponibile dei beni importati. La Corte, sulla base dell’interpretazione della Corte di giustizia, precisa che non è condizione necessaria l’effettiva applicazione dell’IVA in dogana.
Massime di principio
- Per i servizi di trasporto connessi all’importazione, l’esenzione IVA può spettare quando il corrispettivo del trasporto è incluso nella base imponibile dell’importazione; non è necessario dimostrare che l’IVA sia stata effettivamente riscossa in dogana.
- La mancata separata indicazione del costo del trasporto non esclude di per sé l’esenzione, se risulta comunque che quel corrispettivo è compreso nella base imponibile.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti opponendo una lettura alternativa della documentazione: la censura deve riguardare i limiti di legittimità e logicità della decisione, non una revisione del merito.
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