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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07590/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne riportate in tre distinti giudizi riuniti. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la conferma della propria responsabilità per i reati ascritti, nonché la conferma della recidiva. I fatti, per come richiamati dalla Corte, riguardano condotte violente e minacciose poste in essere durante la detenzione in una casa circondariale nei confronti di operatori di polizia penitenziaria in due episodi distinti del 30 luglio e del 21 agosto 2018; in quest'ultima data sarebbe stata inoltre cagionata a un assistente una lesione al torace con una forbicina. Un ulteriore episodio, del 31 agosto 2018, è stato qualificato dalla Corte d'appello come minaccia aggravata in danno di un ispettore, per avere l'imputato minacciato il soggetto con uno sgabello, senza collegamento con atti d'ufficio. Il ricorrente lamentava anche la conferma della recidiva e, in sostanza, chiedeva una diversa valutazione delle risultanze probatorie e motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi di quelli già proposti in appello e già adeguatamente disattesi dalla sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondati. Ha osservato che il ricorrente sollecitava una diversa lettura del materiale fattuale, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla responsabilità dell'imputato per le condotte violente e minacciose, sull'elemento psicologico e sulla qualificazione dell'episodio del 31 agosto 2018 come minaccia aggravata ex art. 612 c.p., riformulando la originaria contestazione ex art. 336 c.p. Quanto alla recidiva, il motivo è stato ritenuto generico e infondato, poiché non era stata contestata nei precedenti gradi la sua esistenza e la Corte d'appello aveva soltanto applicato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti/recidiva, mentre il giudizio di prevalenza era giuridicamente precluso dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato tra i reati per i quali erano state confermate le condanne; la sentenza di legittimità non entra nel merito della fattispecie, limitandosi a rilevare la manifesta infondatezza delle censure sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 336 c.p.

    Originaria contestazione richiamata per uno degli episodi; la Corte d'appello ha poi riqualificato il fatto come minaccia aggravata, escludendo il collegamento con un atto d'ufficio.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 585 c.p. per le lesioni riportate da un operatore penitenziario.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato quale aggravante delle lesioni contestate e riportato nel capo di imputazione esaminato dalla Corte.

  • art. 612 c.p.

    La Corte afferma che la condotta posta in essere con uno sgabello integra la minaccia, che richiede la sola idoneità potenziale della condotta a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, non essendo necessario un effettivo stato di intimidazione.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Richiamato per affermare che, in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è ex lege precluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e adeguatamente respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • La minaccia è integrata quando la condotta dell'agente sia oggettivamente idonea a incidere sulla libertà morale del destinatario; non è necessario provare che la persona offesa si sia effettivamente sentita intimidita.
  • Quando il fatto non è collegato ad alcun atto dell'ufficio, non può sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 336 c.p. ma va valutata secondo la diversa figura della minaccia, se ne ricorrono gli estremi.
  • In presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche può essere legalmente precluso, residuando eventualmente solo il giudizio di equivalenza o subordine previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoMinacceLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiRecidivaOnere della prova

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