Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1114/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava il rigetto della richiesta di revoca o modifica degli arresti domiciliari. Due motivi: (1) violazione degli artt. 310 e 597 c.p.p., per aver il Tribunale integrato ex novo la motivazione sulle esigenze cautelari invece di annullare l'ordinanza appellata, invocando i limiti del principio devolutivo dell'appello cautelare; (2) vizio di motivazione sulla persistente necessità della misura cautelare, contestando la ritenuta capacità dell'indagato di reiterare le condotte dopo la dismissione delle cariche pubbliche e la errata interpretazione delle dichiarazioni rese dal coindagato Quarta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha rigettato il primo motivo, affermando che, nell'appello cautelare, ove manchi o sia insufficiente la motivazione del primo giudice, il Tribunale non è obbligato ad annullare l'ordinanza ma può decidere nel merito e integrare anche totalmente la motivazione, nei limiti del devolutum. Ha invece accolto il secondo motivo: ha censurato la motivazione del Tribunale come contraddittoria e insufficiente nella parte in cui si sostiene che alcuni fatti si sarebbero svolti dopo le dimissioni dell'indagato senza indicare quali parti della condotta sarebbero postume e senza adeguata contestualizzazione delle dichiarazioni del coindagato. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione, con indicazioni su come motivare e valutare la rilevanza della cessazione delle cariche rispetto alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello avverso i provvedimenti in materia di libertà, stabilendo l'applicabilità, entro i limiti, di alcune disposizioni dell'art.309. La Corte interpreta che l'appello cautelare mantiene il principio del devolutum ma consente al giudice d'appello, in caso di motivazione mancante o insufficiente, di integrare la motivazione e decidere nel merito.

  • art. 309 cod. proc. pen. (commi richiamati)

    Disciplina i poteri del giudice del riesame; la Corte evidenzia che il comma 9 non è richiamato dall'art.310 e quindi non si estendono integralmente i poteri del riesame all'appello cautelare, pur restando possibile l'integrazione della motivazione da parte del Tribunale.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizi processuali; la Corte non accoglie la tesi che imponga l'annullamento automatico dell'ordinanza per carenza motivazionale nell'appello cautelare.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza consolidata interpretata dalla Corte stabilisce che la mancanza assoluta di motivazione non è fra i casi tassativi che impongono la nullità e la trasmissione degli atti; il giudice d'appello può redigere la motivazione mancante.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento cartolare del procedimento; la Corte segnala il riferimento ma la questione non è oggetto di motivazione decisiva nella statuizione qui impugnata.

  • art. 7, D.L. 23 luglio 2021, n. 105

    Ulteriore richiamo normativo in materia di processi cartolari; citata in relazione alla modalità di trattazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare vige il principio del devolutum (tantum devolutum quantum appellatum), ma se la motivazione del primo giudice è mancante o insufficiente il giudice d'appello può integrare la motivazione e decidere nel merito, senza obbligo di annullamento e rinvio, salvo i casi tassativi di nullità previsti dalla legge.
  • La circostanza che l'indagato abbia cessato cariche pubbliche non esclude automaticamente la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari: però la prosecuzione della misura deve essere motivata con elementi concreti che dimostrino una residua capacità dell'agente di influire illecitamente sui processi decisionali (non bastano affermazioni generiche sulla "spregiudicatezza").
  • Le affermazioni testimoniali ambigue o contestabili (es. dichiarazioni estrapolate dal contesto) richiedono specifica valutazione motivata dal giudice di merito: il giudice di legittimità può censurare la decisione solo se emerge l'assenza di una adeguata connessione tra deduzioni e elementi fattuali.
  • Quando si invoca come sopravvenuto un elemento modificativo delle esigenze cautelari (es. dimissioni e perdita di ruoli direttivi), il giudice deve esplicitare quale incidenza concreta tale elemento ha sulle contestazioni e sulla probabilità di reiterazione del reato, individuando le porzioni temporali e comportamentali rilevanti.
  • Formulazioni generiche circa la capacità di influenzare terzi o la pericolosità sociale non sono sufficienti a sostenere la permanenza della misura cautelare: è necessaria una specifica e circostanziata ricostruzione fattuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.